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Sentenza

Sentenza del 25/02/2019 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Affrancamento delle Plusvalenze di natura finanziaria (anno d'imposta 2011 Unico 2012) ex art. 2 commi 29 e 30 del D.L. n. 138 del 2011 - Condizioni - Opzione esercitata in sede di dichiarazione integrativa - Legittimità - Si estende a tutti i titoli posseduti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione del regime opzionale di affrancamento delle plusvalenze di natura finanziaria previsto dall'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 138 del 2011, in combinato disposto con l'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In particolare, si doveva stabilire se l'opzione fosse stata validamente esercitata dal contribuente mediante la dichiarazione dei redditi integrativa relativa all'anno d'imposta 2011 e se essa producesse effetti soltanto per alcuni titoli o per tutte le partecipazioni e gli strumenti finanziari detenuti.

La decisione

La Commissione ha accertato che l'opzione per l'affrancamento deve essere esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e che, una volta validamente esercitata, si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti dal contribuente. È stata quindi riconosciuta la validità dell'opzione esercitata nella dichiarazione integrativa e il contribuente è stato liberato dagli obblighi derivanti dall'avviso di accertamento relativo al mancato affrancamento della totalità delle partecipazioni.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 138 del 2011

    L'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

    La norma consente l'affrancamento delle plusvalenze finanziarie e individua nella dichiarazione annuale dei redditi la sede per esercitare l'opzione.

  • Art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    La disciplina è stata interpretata nel senso che l'opzione esercitata validamente produce effetti sull'intero insieme dei titoli e degli strumenti finanziari detenuti, non soltanto su una parte di essi.

Massime di principio

  • Quando una normativa fiscale prevede che un'opzione sia esercitata in dichiarazione dei redditi, l'indicazione contenuta in una dichiarazione integrativa può essere rilevante, se presentata nei termini e con modalità idonee a rendere inequivocabile la volontà del contribuente.
  • Un'opzione fiscale unitaria riferita a un portafoglio di titoli può estendersi a tutti gli strumenti finanziari interessati dalla disciplina, salvo che la legge preveda espressamente una scelta separata per ciascun titolo.
  • L'Amministrazione finanziaria non può contestare il mancato affrancamento di singole partecipazioni se il contribuente ha validamente esercitato l'opzione generale prevista dalla legge.
  • Per beneficiare di regimi opzionali analoghi è essenziale conservare la dichiarazione, anche integrativa, e la documentazione che dimostri il rispetto dei termini, delle modalità e degli eventuali adempimenti richiesti.

Testo integrale

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