Sentenza del 25/02/2019 n. 100 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Notificazione di atti all'estero - Registro AIRE - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'intimazione di pagamento deducendo, tra l'altro, l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle presso la propria residenza estera, la mancata indicazione del termine per ricorrere, l'omessa allegazione delle cartelle, la prescrizione e la decadenza dei crediti, nonché la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento. Sosteneva inoltre che le cartelle non fossero mai state notificate in Svizzera. La Commissione ha ritenuto che, non essendo stata provata l'iscrizione o la comunicazione della residenza estera all'AIRE, le notifiche potessero essere effettuate presso il domicilio fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valido il metodo di notificazione degli atti fiscali ai contribuenti residenti all'estero mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'AIRE, senza necessità della procedura ordinaria prevista dall'art. 142 c.p.c. Ha inoltre stabilito che la mancata indicazione del termine per ricorrere costituisce una mera irregolarità, eventualmente idonea a giustificare la rimessione in termini, ma non determina automaticamente la nullità dell'atto. Il ricorso è stato considerato tempestivo, ma la contestazione sulle notifiche è stata respinta perché il contribuente non aveva dimostrato di aver comunicato la residenza estera all'AIRE. È stata invece accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione: sono state ritenute prescritte le cartelle anteriori al 2006, mentre sono rimaste dovute le ultime quattro cartelle, oltre agli interessi. L'appello è stato quindi parzialmente accolto, con riduzione del carico fiscale e compensazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 142 codice di procedura civile
Se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato italiano e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore, l'atto giudiziario è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero.
Prevede la procedura ordinaria per la notificazione degli atti giudiziari a soggetti residenti all'estero, ma tale procedura è stata ritenuta non necessaria per gli atti impositivi fiscali quando trova applicazione la disciplina speciale tributaria.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
La notificazione degli atti impositivi ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
La norma costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 142 c.p.c. e consente di notificare gli atti fiscali al contribuente residente all'estero tramite raccomandata A/R all'indirizzo risultante dall'AIRE, senza distinguere tra Paesi UE ed extra UE.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Le informazioni richieste dalla legge devono essere indicate nell'atto amministrativo, comprese le modalità e il termine per la proposizione del ricorso.
La mancata indicazione del termine per impugnare non comporta automaticamente la nullità della cartella, ma può giustificare la rimessione in termini qualora il ritardo del contribuente non sia imputabile a sua colpa.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
È stato richiamato dal contribuente per contestare la decadenza dell'azione di riscossione, ma la decisione si è concentrata principalmente sulla validità delle notifiche e sulla prescrizione dei crediti.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato in relazione all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento e agli elementi dell'atto, senza che la Commissione ne ricavasse una causa di annullamento ulteriore.
Art. 2946 del codice civile
La Commissione ha applicato il termine ordinario decennale di prescrizione, considerando prescritte le cartelle notificate oltre dieci anni prima dell'intimazione di pagamento.
Sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007
Ha affermato la validità della notificazione effettuata presso il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi quando l'Amministrazione finanziaria non conosca la residenza estera del contribuente tramite l'iscrizione all'AIRE.
Sentenza della Corte di cassazione n. 9209/2008
Conferma che, in assenza di conoscenza della residenza estera tramite l'AIRE, è valida la notifica degli atti fiscali presso il domicilio fiscale risultante dalle dichiarazioni del contribuente.
Sentenza della Corte di cassazione n. 20256/2017
Riconosce la piena validità della notifica degli atti impositivi al contribuente residente all'estero mediante raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dall'AIRE, senza necessità di ricorrere alla procedura dell'art. 142 c.p.c.
Massime di principio
- Per i contribuenti residenti all'estero, la notifica degli atti fiscali può essere validamente eseguita tramite raccomandata A/R all'indirizzo risultante dall'AIRE; non è normalmente necessaria la procedura prevista per gli atti giudiziari internazionali.
- Chi contesta una notifica effettuata in Italia deve dimostrare documentalmente di aver comunicato tempestivamente la residenza estera e l'iscrizione all'AIRE. La sola dichiarazione di vivere all'estero o il conferimento di una procura a un soggetto residente in Italia non sono sufficienti.
- Se l'Amministrazione non conosce la residenza estera attraverso l'AIRE, può essere valida la notifica presso il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi.
- La mancata indicazione del termine per ricorrere costituisce normalmente un'irregolarità e non determina automaticamente la nullità dell'atto; può però consentire la rimessione in termini se il ritardo è dipeso da una causa non imputabile al contribuente.
- La proposizione del ricorso può sanare eventuali vizi di notificazione quando dimostra che il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- In presenza di più cartelle, la prescrizione deve essere verificata singolarmente, considerando la data di notifica di ciascuna cartella e gli eventuali atti interruttivi successivi.
- Anche quando l'impugnazione dell'intimazione è parzialmente fondata, il giudice può mantenere dovute le somme relative alle cartelle non prescritte e ridurre soltanto il carico riferibile ai crediti prescritti.
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