Sentenza del 25/02/2019 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Sport dilettantistico giovanile - Inerenza costi di gestione per attività istituzionale e costi per attività commerciale - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'osservazione della società è stata ritenuta fondata. È stata riconosciuta la connessione tra i proventi pubblicitari e l'attività sportiva istituzionale, poiché la pubblicità era occasionale e realizzata in coincidenza con le manifestazioni sportive. È stata quindi ammessa l'inerenza reciproca tra gestione commerciale e attività istituzionale, con applicazione dell'art. 144, comma 4, del T.U.I.R.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'inerenza dei costi sostenuti nell'ambito della gestione commerciale rispetto all'attività sportiva istituzionale. La società sosteneva che i proventi pubblicitari, derivanti da cartelloni, manifesti, striscioni e altre forme promozionali occasionali realizzate durante le manifestazioni sportive, fossero direttamente collegati all'attività istituzionale. Poiché la gestione commerciale contribuiva concretamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la società teneva contabilità separate per l'attività commerciale e per quella istituzionale, i relativi costi avrebbero dovuto essere considerati inerenti.
Norme richiamate
Art. 144, comma 4, del T.U.I.R.
La norma è stata applicata per riconoscere la rilevanza fiscale dei costi comuni o collegati alle attività commerciale e istituzionale, quando sussiste un rapporto di inerenza documentato e le attività sono adeguatamente distinguibili anche attraverso una contabilità separata.
Massime di principio
- I proventi pubblicitari realizzati occasionalmente durante manifestazioni sportive istituzionali possono essere considerati connessi all'attività istituzionale, se la pubblicità è concretamente svolta in occasione degli eventi e non costituisce un'attività autonoma e scollegata.
- I costi sostenuti dalla gestione commerciale possono essere fiscalmente riconosciuti anche quando finanziano o supportano l'attività istituzionale, purché sia dimostrato un effettivo collegamento funzionale tra le due attività.
- La tenuta di contabilità separate per attività commerciale e istituzionale rafforza la dimostrazione dell'inerenza e consente di individuare correttamente i costi imputabili a ciascuna gestione.
- L'inerenza non richiede necessariamente che un costo sia riferibile in via esclusiva all'attività commerciale: è sufficiente un collegamento concreto, documentabile e coerente con l'attività complessiva dell'ente.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare contratti pubblicitari, fatture, rendiconti delle manifestazioni, documentazione delle spese e criteri trasparenti di imputazione e ripartizione dei costi.
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