Sentenza del 25/02/2019 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Enna
Principio di scissione dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento Tarsu.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta, riconoscendo come tempestiva la notifica effettuata dal Comune se la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale è avvenuta entro il termine previsto. La data rilevante per verificare la tempestività dell'attività del Comune è quindi quella di avvio della procedura notificatoria, mentre la data di ricezione rileva per i termini a carico del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione del principio di scissione dei termini della notificazione. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'avviso di accertamento TARSU fosse stato notificato oltre il termine previsto. Secondo il principio applicato, invece, per il notificante il termine è rispettato quando l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale entro la scadenza; per il destinatario, il termine per impugnare o reagire decorre dalla successiva ricezione dell'atto.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma stabilisce il termine decadenziale entro il quale il Comune deve notificare l'avviso di accertamento. In applicazione del principio di scissione dei termini, tale termine è rispettato dal Comune se, prima della scadenza, consegna l'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale; la notifica si perfeziona invece per il contribuente al momento della ricezione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario o servizio postale, occorre distinguere il momento di perfezionamento per il notificante da quello per il destinatario.
- Per verificare se un ente pubblico ha rispettato un termine decadenziale di notifica, va considerata la data in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, non necessariamente quella in cui il contribuente lo ha ricevuto.
- Per il destinatario, invece, i termini per impugnare, pagare o esercitare altri diritti decorrono normalmente dalla data in cui l'atto è stato ricevuto o legalmente consegnato.
- La tempestività deve essere verificata sulla base della documentazione della procedura notificatoria, come ricevuta di spedizione, relata di notifica o attestazione di consegna.
- Il principio non elimina la necessità che la notifica sia validamente eseguita: una consegna tempestiva ma affetta da vizi sostanziali o non perfezionata secondo la legge può comunque essere contestata.
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