Sentenza del 25/02/2019 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Enna
Contraddittorio preventivo non è previsto per la Tarsu.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento o della pretesa relativa alla TARSU, sostenendo che avrebbe dovuto essere preceduto da un contraddittorio preventivo con il contribuente. La questione riguardava se l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale fosse generalizzato anche per la TARSU. Secondo l'orientamento richiamato, il contraddittorio preventivo non è generalizzato: è riconosciuto per i tributi armonizzati, purché il contribuente indichi concretamente le ragioni che avrebbe fatto valere, mentre per i tributi non armonizzati opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
La decisione
La contestazione è stata respinta quanto alla necessità del contraddittorio preventivo. La TARSU è stata ricondotta ai tributi non armonizzati e, in assenza di una specifica previsione normativa applicabile al caso concreto, l'Amministrazione non era tenuta a instaurare un contraddittorio preventivo, soprattutto se si trattava di un accertamento effettuato a tavolino presso gli uffici dell'ente. L'obbligo previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 riguarda principalmente le verifiche svolte presso la sede del contribuente e non gli accertamenti documentali eseguiti negli uffici dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
La norma prevede garanzie per il contribuente in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso la sua sede, inclusa la possibilità di presentare osservazioni prima dell'emanazione dell'atto. Secondo l'orientamento richiamato, essa non introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo nel procedimento tributario non deve essere considerato un obbligo generale applicabile a ogni accertamento.
- Per i tributi non armonizzati, come la TARSU, il contraddittorio è dovuto solo quando una specifica disposizione di legge lo prevede.
- Gli accertamenti svolti a tavolino, cioè presso gli uffici dell'Amministrazione e senza accesso presso la sede del contribuente, normalmente non richiedono il contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati.
- L'art. 12 della legge n. 212/2000 assume particolare rilievo quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
- Per i tributi armonizzati, l'assenza del contraddittorio può rilevare se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto presentare e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- La verifica della necessità del contraddittorio richiede quindi di esaminare la natura del tributo, il tipo di accertamento e l'eventuale previsione normativa specifica applicabile.
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