Cassazione Penale, Sentenza n. 12994/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Sasso Vassili, che impugna la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) inflitta dal Tribunale di Trani e dalla Corte d'appello di Bari. Le censure sollevate erano: 1) carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità, contestando la valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e l'interpretazione delle modalità e del prezzo dell'acquisto della bicicletta; 2) violazione di legge e errata qualificazione giuridica, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere valutato come reato colposo di cui all'art. 712 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla luce della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della preclusione di tale causa per l'ipotesi attenuata; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) eccessività della pena rispetto alla personalità e alle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al terzo motivo (omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, in sostanza, tentavano una rinnovata valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti dalla decisione sul terzo motivo. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione della responsabilità operata dai giudici di merito, ritenendo non contraddittoria né illogica la loro esclusione della buona fede dell'imputato a fronte della generica e non credibile spiegazione sulla provenienza della bici.
Norme richiamate
Il reato è stato ricostruito dai giudici di merito; la Corte ha ribadito che l'elemento soggettivo può emergere da elementi anche indiretti, inclusa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, e che la forma del dolo può essere anche eventuale.
acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione)
Norma contravvenzionale di natura colposa; può applicarsi quando l'acquisto avviene in condizioni che oggettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto. La difesa aveva sostenuto che il fatto fosse configurabile sotto questa norma, ma i giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto configurabile il reato di ricettazione quando sussistono elementi che indicano coscienza o accettazione del rischio.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità alla luce della successiva pronuncia della Corte Costituzionale n.256/2020, che ha dichiarato illegittima la parte della disciplina che escludeva l'applicazione della causa per talune fattispecie attenuate. Di conseguenza, la questione sulla applicabilità dell'art. 131-bis doveva essere riesaminata dalla Corte d'appello.
limiti del giudizio di legittimità
Richiamato implicitamente per delimitare le censure ammissibili in Cassazione: non è consentita la rinnovata valutazione degli elementi di fatto e del convincimento di merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova.
art. 3 Cost.
Richiamata nella motivazione della Corte Costituzionale n.256/2020 come motivo della declaratoria di illegittimità relativa alla disciplina della causa di non punibilità, per incompatibilità con il principio di ragionevolezza/trattamento eguale.
Richiamato dalla Corte Costituzionale nella valutazione dell'irragionevolezza della esclusione della causa di non punibilità per reati senza minimo edittale di pena: il legislatore aveva già considerato tali condotte potenzialmente di minima offensività.
trasmissione della requisitoria al sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale alla Corte di Cassazione; non incide sulla sostanza della decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivalutare i fatti e le prove: le censure che mirano a un diverso apprezzamento probatorio sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità.
- Nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo può essere provato anche con elementi indiretti; una spiegazione vaga e non credibile sulla provenienza della cosa ricevuta può legittimare la ritenuta consapevolezza della illecita provenienza.
- Il delitto di ricettazione può essere configurato anche nella forma del dolo eventuale quando l'agente abbia accettato il rischio che la cosa fosse di provenienza illecita; l'acquisto imprudente rientra invece nell'art. 712 c.p.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.256/2020, i giudici devono riesaminare la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) anche nei casi precedentemente ritenuti esclusi dalla disciplina, se le condizioni del caso concreto lo consentono.
- Se la Corte territoriale e il primo giudice hanno valutazioni divergenti sulla tenuità del fatto e sulla applicabilità dell'art. 131-bis, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo esame limitato a tale questione.
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