Cassazione Penale, Sentenza n. 23783/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza impugnata non ha considerato l'ostatività prevista dall'art. 131‑bis, terzo comma, n. 2, c.p. e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 623, primo comma, lett. d) c.p.p.).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto relativa al reato ascritto ex art. 337 c.p. (resistenza), deducendo che l'art. 131‑bis, terzo comma, n. 2, c.p. esclude la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità quando si procede per il delitto di resistenza nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni; dunque la tenuità sarebbe ostativa e la pronuncia del Tribunale avrebbe erroneamente applicato la causa di esclusione della punibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di resistenza; nella sentenza è il reato contestato all'imputata.
art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen.
Prevede l'ostatività al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità quando il fatto è commesso in danno di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; la Corte ha ritenuto che questa disposizione impedisca l'applicazione della tenuità nel caso di resistenza contestata.
art. 623, primo comma, lett. d), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento, di disporre il rinvio del giudizio per nuovo esame da parte dell'organo giudicante di merito in diversa composizione; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Se il reato è resistenza a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni, l'art. 131‑bis(3)(n.2) impedisce di riconoscere la non punibilità per particolare tenuità; il giudice non può applicarla.
- Il pubblico ministero può impugnare una sentenza che abbia erroneamente riconosciuto la tenuità nonostante l'ostatività prevista dalla norma e ottenere l'annullamento con rinvio in Cassazione.
- In situazioni analoghe è necessario accertare e motivare chiaramente (in sentenza) lo status della persona offesa (ufficiale/ agente) e se stesse esercitando le proprie funzioni: l'elemento dell'esercizio delle funzioni è decisivo per l'applicabilità dell'ostatività.
- Per la difesa, le possibili linee di argomentazione sono limitate: contestare che la persona offesa fosse un pubblico ufficiale/ agente o che stesse operando nell'esercizio delle funzioni, o dimostrare che i fatti non costituiscono il reato contestato; in mancanza di tali elementi, la strada della tenuità è preclusa.
- Per il giudice di merito è obbligatorio esaminare e motivare l'eventuale ostatività prevista da art. 131‑bis; il mancato esame costituisce motivo di cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
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