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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2271/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma in appello che aveva confermato la condanna per omicidio volontario aggravato. Il difensore eccepiva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della attendibilità dei testi (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), omissione di assunzione di prova decisiva e diniego di rinnovazione del dibattimento (lett. d) ed e)), travisamento della prova (art. 192 cod. proc. pen.), erronea qualificazione giuridica del fatto (contestazione tra omicidio volontario ex art. 575 e diversa qualificazione proposta ex art. 584), erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. (concorso di persone e responsabilità del compartecipe), vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo e nell'accertamento del giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti (art. 69 cod. pen.). La difesa ha chiesto alternativamente l'assoluzione, la riqualificazione del fatto, l'applicazione di norme attenuanti e in via istruttoria la rinnovazione dell'istruzione con escussione di testimoni ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate fossero, in larga parte, una rimessa a diverso apprezzamento delle prove sottratta al sindacato di legittimità e non avessero evidenziato una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal testo della sentenza impugnata. In particolare: i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la valutazione della credibilità dei testimoni; il diniego della rinnovazione del dibattimento in appello è risultato esercizio di discrezionalità adeguatamente motivato e quindi non sindacabile; la qualificazione del reato come omicidio volontario è corretta alla luce della prova che dimostrava la consapevole accettazione del rischio di morte (anche per la violenza, la durata dell'aggressione e le modalità); la richiesta di applicazione dell'art. 116 è infondata perché l'evento era stato preveduto dagli agenti; il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è stato ritenuto congruamente motivato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il vizio di motivazione è sindacabile solo se mancante o manifestamente illogico nel testo, non quando il ricorrente limiti a prospettare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Riguarda il travisamento della prova; la Corte richiede che il travisamento emerga chiaramente dal testo per essere rilevante in sede di legittimità.

  • art. 603, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione a richieste istruttorie in appello; la Corte ha ritenuto che le richieste non giustificassero la rinnovazione del dibattimento, essendo la scoperta o l'apporto probatorio non tale da impedire la decisione sullo stato degli atti.

  • art. 575, cod. pen.

    Omicidio volontario: la Corte ha confermato che la fattispecie è caratterizzata quando la condotta dimostra la consapevole accettazione della possibilità che dall'azione derivi la morte (anche dolo eventuale), ricavabile dalla violenza, durata e modalità dell'aggressione.

  • art. 584, cod. pen.

    Articolo richiamato dalla difesa per diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse in tale norma alla luce degli elementi che dimostravano volontà omicidiaria dell'imputato.

  • art. 116, cod. pen.

    Disciplina la responsabilità del compartecipe; la Corte ricorda che questa può operare solo se l'evento non è stato voluto né preveduto neppure come possibile conseguenza della condotta concordata, mentre nel caso l'imputato aveva previsto la possibilità della morte.

  • art. 69, cod. pen.

    Regola la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che il giudizio di equivalenza espresso dai giudici di merito fosse adeguatamente motivato e non arbitrario.

  • art. 32, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata in sede di appello per la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena (provvedimento applicato dalla Corte d'assise d'appello).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, con provvedimento di inammissibilità, di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali e, se del caso, ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato la sanzione di euro tremila.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: le critiche sulla valutazione della prova e della credibilità dei testimoni sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa ricostruzione non dimostrando una mancanza o manifesta illogicità della motivazione dal testo della sentenza impugnata.
  • La rinnovazione del dibattimento in appello è misura eccezionale e discrezionale: il giudice d'appello non è obbligato a disporla se ritiene di poter decidere allo stato degli atti e la relativa motivazione, se adeguata, sottrae la decisione al sindacato di legittimità.
  • Per qualificare il fatto come omicidio volontario (anche per dolo eventuale) è sufficiente che, secondo le regole di esperienza, l'agente abbia accettato la possibilità che la sua condotta potesse cagionare la morte; elementi come ferocia, uso di armi, durata e parti vitali colpite sono rilevanti per questa valutazione.
  • La responsabilità del compartecipe ex art. 116 opera solo se l'evento non era neppure preveduto come possibile conseguenza della condotta concordata; se invece il compartecipe ha previsto la possibilità della morte, risponde di omicidio volontario.
  • Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
  • Un ricorso che non superi la soglia dell'inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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