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Ordinanza

Ordinanza n. 9912/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’ottemperanza al decreto in materia di equa riparazione della Corte d’Appello di Roma n. 2050/2022 del 23 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202603593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Roma in materia di equa riparazione, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme ai sensi della legge Pinto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva liquidato in suo favore somme a titolo di equo indennizzo ai sensi della l. n. 89/2001. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato la sopravvenuta disciplina dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e sono sospesi quelli già in corso.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sui profili processuali, sul merito della pretesa di ottemperanza o sulle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. La sospensione opera per il biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta, decorrente dopo il termine di venti giorni dall’entrata in vigore della legge, indicata dal giudice nel 1° gennaio 2025. Il TAR ha inoltre disposto che il giudizio prosegua mediante successiva fissazione di udienza camerale ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della l. n. 89/2001.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti individuati dalla norma, dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce, insieme all’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

  • art. 80 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede la prosecuzione del giudizio mediante fissazione di un’udienza camerale successiva alla sospensione.

  • l. n. 89/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina l’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, sulla cui base era stato emesso il decreto posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta stabilisce che, per un determinato periodo, i giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a crediti da equa riparazione ai sensi della legge Pinto sono sospesi, il giudice amministrativo deve disporre la sospensione del giudizio, rinviando ogni valutazione sul rito, sul merito e sulle spese alla prosecuzione del processo.
  • La sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 opera automaticamente, dopo il decorso del termine di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e per il biennio stabilito dalla legge, anche nei giudizi di ottemperanza già in corso.
  • Dopo la sospensione del giudizio di ottemperanza, la prosecuzione deve essere disposta mediante successiva fissazione di un’udienza camerale secondo l’art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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