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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che essa non fosse suscettibile di favorevole apprezzamento. La motivazione si fonda sia sulla destinazione venatoria dell’uso delle armi, sia sulla carenza di comprovate, concrete e irreparabili ragioni di danno, requisito necessario per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il giudizio di merito non è stato definito dall’ordinanza.

TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Avellino sull’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Avellino relativo alla richiesta di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego; emerge soltanto che l’istanza cautelare è stata valutata in relazione all’impiego delle armi a fini venatori e all’asserita sussistenza di un danno grave e irreparabile.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso la sussistenza di comprovate, concrete e irreparabili ragioni di danno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone e degli enti interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un danno concreto, attuale e irreparabile; la mera allegazione di un pregiudizio non comprovato non è sufficiente.
  • Nella valutazione cautelare relativa al porto d’armi per uso venatorio, il giudice può considerare la specifica destinazione dell’arma e, in assenza di comprovate ragioni di danno irreparabile, respingere la domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelare

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