Ordinanza n. 265/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale che ha disposto lo smembramento di due indirizzi di studio dell’istituto ricorrente e il loro accorpamento ad altre istituzioni scolastiche, nonché decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale attuativo della deliberazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 26 gennaio 2026, nella parte relativa allo smembramento di due indirizzi di studio dell’istituto scolastico ricorrente e al loro accorpamento presso altre istituzioni, nonché il successivo decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale. La censura cautelare si fondava, per quanto emerge dall’ordinanza, sulla ritenuta illegittimità della deliberazione regionale per mancata o erronea applicazione delle linee guida e dei criteri richiamati nella stessa delibera, nonché sulla contestazione della possibilità di procedere alla scissione degli istituti scolastici. È intervenuto ad adiuvandum un ulteriore gruppo di soggetti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistente un fumus boni iuris sufficiente. Ha rilevato che la proposta della Provincia risultava essere stata regolarmente valutata dalla Regione. Ha inoltre considerato che le linee guida e i criteri richiamati dai ricorrenti non apparivano escludere la possibilità di scissione degli istituti scolastici. Tali criteri, secondo il giudice, risultavano comunque orientati al contenimento del numero degli alunni degli istituti derivanti dalle trasformazioni previste, evitando la costituzione di istituti con un numero elevato o eccessivamente elevato di studenti. L’ordinanza non svolge una valutazione cautelare espressa sul periculum in mora, fondando il rigetto sull’insufficiente consistenza delle censure. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il giudice l’ha respinta ritenendo non favorevolmente apprezzabile la pretesa cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando le censure dedotte non presentano una sufficiente plausibilità, anche se il giudice non proceda a una distinta valutazione espressa del periculum in mora.
- La regolare valutazione, da parte dell’amministrazione competente, della proposta proveniente dall’ente territoriale costituisce elemento contrario alla configurabilità, in sede cautelare, di un difetto di istruttoria o di valutazione.
- Linee guida e criteri per il dimensionamento della rete scolastica non possono essere interpretati come divieti di scissione degli istituti quando il loro contenuto risulti principalmente diretto a evitare la formazione di istituti con un numero eccessivo di alunni.
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