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Ordinanza

Ordinanza n. 1220/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 192/2024, ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Cuneo n. 192/2024, procedendo: - all’accredito accreditare alla ricorrente sulla “Carta elettronica del Docente” l’importo nominale di € 1.500,00 e al pagamento degli interessi legali maturati dal sorgere del credito al saldo; - al pagamento alla ricorrente a titolo di RPD, la somma di € 1.096,44, “oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”; - al pagamento alla ricorrente a titolo di indennità per ferie maturate e non godute la somma di € 597,81, “oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”. - nominare un commissario ad acta incaricato dell’ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell’Amministrazione resistente; - fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.

Giustizia amministrativa202401371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inadempimento dell'amministrazione all'ordine di esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 192/2024, nonostante la precedente sentenza di ottemperanza del TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva già ottenuto dal TAR Piemonte, con sentenza n. 799 del 12 maggio 2025, l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine rivolto al Ministero di dare esecuzione entro sessanta giorni alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 192/2024. La medesima sentenza aveva nominato, per il caso di protratta inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha presentato una specifica istanza qualificata ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo al TAR di adottare le iniziative necessarie a ottenere l'esecuzione del titolo. Nell'originario ricorso erano state richieste l'accreditamento di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del Docente, oltre agli interessi, nonché il pagamento di euro 1.096,44 a titolo di RPD e di euro 597,81 per ferie maturate e non godute, oltre agli interessi, la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito l'ulteriore fase di ottemperanza né ha adottato direttamente le misure patrimoniali richieste. Rilevato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, ha ordinato al commissario ad acta già nominato, nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, di depositare entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione di aggiornamento sullo svolgimento dei fatti e sui motivi dell'inadempimento. Ha fissato per l'ulteriore trattazione la camera di consiglio del 24 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    istanza a norma dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'istanza con cui la parte chiede al giudice dell'ottemperanza di assumere iniziative a fronte del perdurante inadempimento successivo alla pronuncia di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La norma è indicata tra le richieste originarie della ricorrente, ma l'ordinanza non decide su tale domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando persiste l'inadempimento successivo a una pronuncia che ha già ordinato l'esecuzione del titolo e nominato un commissario ad acta, il giudice può disporre un aggiornamento istruttorio, ordinando al commissario di riferire sui fatti e sulle ragioni del ritardo prima di adottare ulteriori misure.
  • L'istanza proposta ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. può essere utilizzata dalla parte vittoriosa per sollecitare l'intervento del giudice dell'ottemperanza in presenza di una persistente mancata esecuzione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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