Ordinanza n. 264/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di annullamento d’ufficio dell’affidamento della gestione di un centro sociale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato la determina con cui il Comune ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’affidamento della gestione del Centro Sociale Sava, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda il possesso continuativo del requisito di partecipazione previsto dal bando, riferito anche alla sola presentazione di un’istanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che essa non fosse suscettibile di favorevole apprezzamento. In particolare, sulla base delle deduzioni dell’Amministrazione, il Collegio ha rilevato il difetto di continuità nel possesso del requisito di partecipazione previsto dal bando; tale rilievo ha escluso, allo stato della cognizione cautelare, un favorevole apprezzamento della domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha inoltre onerato le parti di indicare il CIG della procedura, ai fini della sua riportazione nel provvedimento e nei futuri atti relativi al giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare sulla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 86, comma 1, c.p.a.
Richiamato per l’indicazione del CIG nel provvedimento.
art. 120, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione all’indicazione del CIG nei futuri provvedimenti relativi al giudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, sulla base degli atti e delle deduzioni dell’amministrazione, emerga il difetto di un requisito di partecipazione previsto dalla lex specialis.
- Quando il bando richiede il possesso continuativo di un requisito di partecipazione, la discontinuità nel suo possesso può impedire il favorevole apprezzamento della domanda cautelare proposta contro l’annullamento dell’affidamento.
- La presentazione di una mera istanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore può assumere rilievo ai fini della verifica del requisito di partecipazione, se il bando vi ricollega tale effetto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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