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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37196/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Più specificamente: (1) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 125, co. 3 c.p.p., per mancata argomentazione sul "periculum in mora" e contestazione che tale omissione fosse un vizio sostanziale; (2) violazione del principio del ne bis in idem cautelare per presunto "giudicato cautelare" a seguito dell'annullamento di un precedente sequestro; (3) censura sulla valutazione del pericolo di dispersione dei beni, ritenuta illogica perché i beni sono immobili e la vendita sarebbe servita a estinguere un mutuo; (4) violazione del criterio di "ragionevolezza temporale" tra acquisizione dei beni (2017, 2020, 2021) e commissione dei reati (da maggio 2022); (5) vizio di motivazione sulla sproporzione patrimoniale e mancato esame delle giustificazioni fornite (mutui, redditi da lavoro e locazione, composizione del nucleo familiare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i primi due motivi sono manifestamente infondati perché l'annullamento del precedente decreto era dovuto a carenza espositiva sul periculum, non a una valutazione sostanziale dell'assenza del pericolo; pertanto non si è formato un "giudicato cautelare" che impedisca la rinnovazione del provvedimento. Le censure sulla valutazione del pericolo di dispersione sono state ritenute una mera divergenza interpretativa: il Tribunale ha motivato il periculum con elementi convergenti (personalità degli indagati, carattere transnazionale dell'organizzazione, difficoltà economiche e conversazioni intercettate che indicavano l'intenzione di alienare un immobile). Il motivo sulla ragionevolezza temporale è infondato perché la valutazione del Tribunale, che non ritiene gli acquisti "eccessivamente antecedenti", è apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione. L'ultimo motivo, relativo alla sproporzione patrimoniale e alla diversità di ricostruzione dei redditi, è inammissibile perché mira a rivalutare il compendio probatorio (questione fattuale). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Obbligo di motivazione anche sul "periculum in mora" nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca; la Corte conferma che la carenza di motivazione formale può giustificare l'annullamento ma non impedisce la reiterazione del provvedimento se non risultò una valutazione sostanziale sul merito

  • art. 125, co. 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione formale del provvedimento cautelare; la mancata esplicita argomentazione sul periculum può integrare vizio formale

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione; il sequestro preventivo può essere disposto in vista della confisca ex art. 240-bis se sussistono gli elementi che rendono ragionevole il sospetto che i beni derivino da attività illecite

  • art. 301, co. 5, d.P.R. n. 43/1973

    Richiamato come norma procedurale collegata al sequestro preventivo di beni mobili/immobili in materia doganale/fiscale; utilizzato nell'inquadramento formale del provvedimento

  • art. 291-quater, d.P.R. n. 43/1973

    Delitto per cui la ricorrente era indagata; contestazione che giustifica il sequestro preventivo ai fini di confisca

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Limiti di proponibilità del ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di legge) ed e) (vizio di motivazione). La Corte ricorda che non ogni critica alla persuasività della motivazione è impugnabile come violazione di legge; l'illogicità manifesta o contraddittorietà appartiene alla lett. e)

  • art. 325 c.p.p.

    Regime di ammissione del ricorso per cassazione per la riforma procedurale richiamata: la Corte ha valutato l'inammissibilità per motivi non consentiti o manifestamente infondati ai sensi di tale articolo

  • artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati in punto di tutela del credito della banca mutuante e della posizione dei creditori in presenza di confisca; la Corte osserva che la vendita per estinguere un mutuo non esclude di per sé il rischio di pregiudizio alla possibilità dello Stato di ottenere l'equivalente

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade); Sez. U., n. 920 del 17/12/2003 (Montella) e altre pronunce

    Principi interpretativi: necessità di motivazione sul periculum nei sequestri finalizzati alla confisca; principio di "ragionevolezza temporale" per la compatibilità temporale tra acquisizioni patrimoniali e attività illecita (non richiesta perfetta sovrapposizione cronologica); annullamento per vizi formali non sempre preclude la reiterazione del sequestro

Massime di principio

  • L'annullamento di un decreto di sequestro per carenza di motivazione formale sul periculum in mora non impedisce automaticamente la rinnovazione di un provvedimento cautelare: la preclusione sorge solo se nell'annullamento vi sia stata una valutazione sostanziale negativa sui presupposti della misura
  • Per valutare il pericolo di dispersione nei sequestri finalizzati alla confisca il giudice può fondarsi su una pluralità di elementi convergenti (personalità degli indagati, natura dell'organizzazione, difficoltà economiche, intercettazioni) e non è vincolato a una sola tipologia di prova
  • Il criterio della "ragionevolezza temporale" richiede un giudizio concreto: non è necessaria una corrispondenza cronologica perfetta tra l'acquisizione del bene e l'inizio della condotta illecita, ma va escluso solo quando l'acquisto sia manifestamente "ictu oculi" estraneo al reato
  • Le doglianze che mirano a una diversa valutazione dei fatti o a una rivalutazione del materiale probatorio attengono al merito e, salvo profili di illegittimità processuale, sono in generale non sindacabili in Cassazione; tali questioni devono essere trattate nei gradi di merito
  • Una volta dimostrata dalla pubblica accusa una sproporzione tra redditi e patrimonio, grava sull'interessato l'onere di fornire giustificazioni concrete e documentate sulla legittima provenienza dei beni; la valutazione della loro attendibilità è di merito

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