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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26925/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione promossa dall'istituto di credito per far accertare la simulazione assoluta e la conseguente nullità di un contratto con cui un coniuge aveva trasferito alla moglie la proprietà di un immobile. Secondo la banca, l'operazione era stata preordinata a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale del creditore. La Corte d'appello aveva rigettato gli appelli dei due coniugi; successivamente la Corte di cassazione, con ordinanza n. 23630/2022, aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso perché nessuno dei due motivi aggrediva entrambe le rationes decidendi della sentenza d'appello. Con l'odierno ricorso per revocazione, i coniugi deducevano errore di fatto dell'ordinanza di inammissibilità, sostenendo che la Corte avrebbe supposto inesistente un bonifico di euro 200.000 disposto dalla moglie in favore del marito in relazione alla compravendita, fatto che sarebbe stato invece positivamente accertato da un mandato irrevocabile al pagamento del 9 giugno 2006.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale non era fondata su un errore percettivo sull'esistenza del bonifico, ma sull'inidoneità dei motivi di ricorso originari ad attingere le due autonome ragioni poste a base della decisione di merito. La Corte ha quindi escluso la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e, in assenza di difese della parte intimata, non ha statuito sulle spese. Ha inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la Corte richiama il principio per cui la mancanza di specificità può determinare inammissibilità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto percettivo; non ricorre quando la decisione impugnata è frutto di valutazione del contenuto del ricorso e della sua idoneità a colpire la sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Quando sussistono i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza processuale nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione è inammissibile se la censura non individua la vera ratio decidendi della pronuncia impugnata e si limita a prospettare un preteso errore diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
  • Non integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la valutazione con cui la Corte di cassazione apprezza la specificità e l'idoneità dei motivi di ricorso rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specifico e deve aggredire tutte le autonome ragioni della decisione di merito; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile.
  • L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione del contenuto degli atti o dei documenti, non una diversa lettura giuridica o valutativa degli stessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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