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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37656/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità penale dell'imputato per truffa pluriaggravata, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di estorsione, per fatti commessi il 13 febbraio 2023. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Secondo il ricorso, la Corte territoriale avrebbe omesso o mal valutato gli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e logica nel diniego delle attenuanti generiche, avendo dato conto della richiesta difensiva e valorizzato i precedenti penali dell'imputato, ritenuti prevalenti rispetto all'ammissione dell'addebito, considerata sostanzialmente necessitata alla luce delle evidenze probatorie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è stato dedotto come censura principale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito non manifestamente illogica né carente, quindi il motivo non era idoneo a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando manchino elementi o circostanze di segno positivo; il giudice può fondare il diniego su pochi elementi decisivi, come i precedenti penali.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    È richiamato come fonte della modifica dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sulla valutazione delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 92/2008, nel contesto della disciplina delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dalla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, specie se il giudice esplicita una valutazione complessiva non irragionevole.
  • Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La presenza di precedenti penali può costituire elemento sufficiente a giustificare il rigetto delle attenuanti generiche se valutata come prevalente rispetto agli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando censura una motivazione che, pur sintetica, risulti congrua, logica e ancorata a dati decisivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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