Cassazione Civile, Ordinanza n. 32819/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva agito contro i ministeri per ottenere, in via principale, il pagamento di somme ritenute dovute a titolo di trasferimenti statali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dal passaggio, per gli immobili di categoria catastale D, all'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale. In subordine aveva chiesto il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il calcolo delle perdite dovesse comprendere, per ciascun anno dal 2001 in avanti, il minor gettito complessivo derivante da tutte le autodeterminazioni intervenute nel tempo. I ministeri hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 1 luglio 2002 n. 197, sostenendo che il contributo si consolida nei trasferimenti erariali una volta determinato e che, pertanto, solo le nuove perdite non già compensate e superiori alle soglie di legge possono giustificare ulteriori aumenti del contributo; le perdite già compensate non possono essere considerate di nuovo come minori introiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto solo parzialmente fondato il motivo, ma ha comunque cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha richiamato la propria giurisprudenza recente, secondo cui i trasferimenti erariali compensativi ex art. 64 L. 388/2000 operano a decorrere dal 2001 in presenza del duplice superamento delle soglie di legge, ma il superamento va valutato senza considerare il minor gettito già derivante da autodichiarazioni degli anni precedenti e già compensate con trasferimenti consolidati; al tempo stesso, nel calcolo del minor introito per ciascun anno devono essere inclusi sia i minori gettiti derivanti dalle autodeterminazioni presentate in quell'anno, sia quelli derivanti da autodeterminazioni pregresse non ancora compensate. La Corte ha inoltre escluso che la prassi amministrativa, le circolari o i comunicati ministeriali possano prevalere sul dato legislativo o regolamentare nell'interpretazione della disciplina. Il rinvio è stato disposto per il nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388
disciplina i trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI e prevede soglie per il loro riconoscimento; il consolidamento dei trasferimenti già acquisiti impedisce di conteggiare nuovamente perdite già compensate.
artt. 2 e 3 d.m. 1 luglio 2002, n. 197
normativa regolamentare attuativa richiamata per il metodo di calcolo del minor gettito e per il meccanismo di consolidamento dei trasferimenti.
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701
richiamato quale fonte che disciplina l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato per affermare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
richiamato per escludere che la prassi amministrativa sia fonte del diritto.
richiamato in relazione alla memoria depositata dal controricorrente.
Massime di principio
- Nella determinazione di un contributo compensativo fondato su perdite di gettito, le perdite già compensate e consolidate in trasferimenti erariali non possono essere conteggiate nuovamente per superare le soglie di accesso al beneficio negli anni successivi.
- Ai fini del calcolo annuale del minor gettito rilevante, occorre considerare sia le nuove autodeterminazioni intervenute nell'anno sia quelle pregresse non ancora compensate; il criterio corretto non è quello che riduce il calcolo al solo "differenziale" annuale, se ciò contrasta con la legge.
- La prassi amministrativa, le circolari e i comunicati non possono modificare o derogare al significato della legge e del regolamento attuativo; possono al più essere elementi fattuali interpretativi nei limiti consentiti dal testo normativo.
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato un principio di diritto su una medesima questione, il giudice di rinvio deve attenersi a quel principio nel nuovo esame della controversia.
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