Cassazione Penale, Sentenza n. 33827/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità assoluta per omessa notifica della citazione a giudizio (art. 179 c.p.p.) e mancata rinotifica disposta dal Tribunale; 2) estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale contestato ai sensi dell'art. 707 c.p.; 3) vizi di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle deposizioni testimoniali ritenute dalla Corte d'appello; 4) inattendibilità della testimonianza di polizia giudiziaria (Romeo) e contrasto con la deposizione di altro teste (Cataldo) sul rinvenimento della tessera sanitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento all'eccezione di prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 707 c.p., dichiarando quel reato estinto e annullando senza rinvio la relativa pronuncia (con eliminazione della pena in continuazione quantificata in 20 giorni di reclusione). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: il primo motivo sulla nullità per notifica è stato respinto (si è ritenuta sanata dalla presenza dell'imputato nel processo di primo grado e per mancata tempestiva eccezione), i motivi terzo e quarto che investivano valutazioni di merito sulla prova sono stati respinti in quanto la motivazione della Corte d'appello è risultata congrua e priva di illogicità evidente. In conseguenza è stata rideterminata la pena complessiva in mesi sei e giorni venti di reclusione e 500 euro di multa (eliminato l'aumento per recidiva ai fini del capo contravvenzionale).
Norme richiamate
La nullità assoluta prevista dall'art.179 sussiste solo se la notificazione è stata omessa o eseguita in modo da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto; irregolarità formali possono essere sanate e non comportano automaticamente nullità insanabile.
Regola la sanatoria delle nullità di notificazione quando il vizio concerne le modalità di esecuzione e non l'effettiva conoscenza dell'atto.
Stabilisce i termini e le modalità di proposizione e rilevazione delle nullità: alcune nullità devono essere eccepite tempestivamente o sono considerate sanate.
Indicano le disposizioni sul termine di prescrizione dei reati; applicate per valutare che il reato contravvenzionale di cui all'art.707 c.p. era estinto per prescrizione alla data della sentenza impugnata.
Norma che disciplina la specifica contravvenzione contestata; la Corte ha ritenuto quel reato estinto per prescrizione.
Stabilisce che la recidiva, ove considerata, non rileva per i reati contravvenzionali: perciò l'aumento di pena per recidiva non poteva essere mantenuto rispetto al capo contravvenzionale.
art. 20 co.1 lett. a) e l) cod. proc. pen.
art. 20 co.1 lett. a) e l) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione o per altri motivi sopravvenuti che rendono inutile il rinvio; applicata per annullare la pronuncia sul capo contravvenzionale.
Massime di principio
- La nullità della notifica (art.179 c.p.p.) è assoluta solo se impedisce la conoscenza effettiva dell'atto; irregolarità formali possono essere sanate dalla presenza dell'imputato al processo o dalla mancata tempestiva eccezione.
- Se l'imputato partecipa al giudizio di primo grado senza eccepire la nullità della citazione, si ritiene di norma che abbia avuto conoscenza dell'atto e il vizio può considerarsi sanato.
- Le questioni di valutazione delle prove (contraddizioni tra testi, apprezzamento della prova testimoniale, ecc.) sono in via principale oggetto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è logicamente manifesta o incongrua.
- Per i reati contravvenzionali la recidiva può non avere efficacia ai fini dell'aumento della pena (art.99 c.p.); ciò può determinare la revisione o l'eliminazione di incrementi di pena in sede di cassazione.
- La prescrizione estinta alla data della sentenza comporta l'annullamento senza rinvio della parte della condanna relativa a quel reato (possibile annullamento parziale con eliminazione della pena).
- Chi intende far valere una nullità di notifica deve non solo denunciare l'inosservanza della norma processuale ma anche dimostrare di non aver avuto conoscenza dell'atto, fornendo elementi che consentano l'accertamento giudiziale.
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