Cassazione Civile, Ordinanza n. 36976/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti. Il promissario acquirente aveva agito in giudizio chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore e, in via consequenziale, il rimborso di somme anticipate per materiali e posa in opera; il promittente venditore aveva a sua volta resistito e proposto domande riconvenzionali. In primo grado la domanda di risoluzione era stata respinta, ma il giudice aveva comunque dichiarato risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c. e aveva riconosciuto solo in parte il rimborso delle spese sostenute dall'acquirente. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione: ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ha ritenuto legittima la ritenzione della caparra da parte del venditore, ha rigettato le domande di risarcimento del danno e ha escluso il rimborso delle somme pretese dall'acquirente. Nel ricorso per cassazione il promissario acquirente ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 1453, 1455, 1456 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come grave il suo inadempimento e avesse omesso di considerare le trattative intercorse dopo la convocazione dal notaio; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1385, 1453, 1454, 1455 e 2697 c.c., assumendo che il promittente venditore non potesse trattenere la caparra confirmatoria avendo chiesto la risoluzione e il risarcimento integrale, e non il recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la valutazione della gravità dell'inadempimento e il giudizio comparativo tra i reciproci comportamenti appartengano al merito e non siano riesaminabili in sede di legittimità, specie a fronte di motivazione ritenuta ampia e congrua. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la caparra confirmatoria può essere trattenuta solo dalla parte non inadempiente che eserciti il recesso; se invece la parte agisce per la risoluzione del contratto e per il risarcimento integrale del danno, non può limitarsi a ritenere la caparra come se avesse esercitato il recesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La risoluzione per inadempimento richiede il giudizio sull'inadempimento prevalente nei contratti a prestazioni corrispettive; la domanda di risoluzione e quella di risarcimento seguono regole diverse rispetto alla mera ritenzione della caparra.
L'inadempimento rilevante deve essere valutato in termini di non scarsa importanza, attraverso un apprezzamento complessivo dei comportamenti delle parti.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma il suo richiamo non ha condotto ad accoglimento del primo motivo; la Corte ha ricondotto la vicenda al giudizio comparativo sull'inadempimento.
Richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che le doglianze tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta sostanzialmente contro la valutazione di merito, non contro un effettivo vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.
La denuncia di violazione del principio del libero convincimento è stata dichiarata inammissibile, poiché l'apprezzamento delle prove appartiene al merito.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso il prudente apprezzamento nei casi in cui è imposto; non quando si contesti il cattivo esercizio del potere valutativo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto ai rigorosi limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non potendosi ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
La caparra confirmatoria ha funzione di liquidazione convenzionale del danno e può essere trattenuta solo dalla parte non inadempiente che eserciti il recesso; se si agisce per risoluzione e risarcimento integrale, occorre provare l'an e il quantum del danno.
Richiamato in relazione alla risoluzione di diritto e alla preclusione del recesso una volta conseguita la risoluzione tramite diffida ad adempiere; non era però il caso decisivo della fattispecie in esame.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando entrambe le parti si imputano reciproci inadempimenti e chiedono la risoluzione, il giudice deve compiere un giudizio comparativo complessivo dei rispettivi comportamenti, valorizzando la loro gravità, dipendenza reciproca e incidenza sul sinallagma contrattuale; tale apprezzamento è tipicamente di fatto e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se si denuncia una vera violazione delle regole legali di valutazione della prova o l'attribuzione a una prova di un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non è invece consentito trasformare in vizio di legittimità una mera contestazione del convincimento del giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova ponderazione del materiale probatorio o per sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La caparra confirmatoria può essere legittimamente ritenuta dalla parte non inadempiente solo quando questa eserciti il recesso; se la parte non inadempiente sceglie invece la tutela della risoluzione del contratto e del risarcimento integrale del danno, la ritenzione della caparra non opera automaticamente e il danno deve essere allegato e provato secondo le regole ordinarie.
- Una volta che la parte non inadempiente imposti la propria domanda sulla risoluzione e sul risarcimento integrale, non può contemporaneamente avvalersi del meccanismo semplificato della caparra come se avesse esercitato il recesso, poiché i due rimedi hanno presupposti e funzioni diverse.
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