Cassazione Penale, Sentenza n. 29607/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Genova (20/05/2022) che aveva rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 48 e 483 cod.pen. Contestano: violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 110 e ss., 48, 483 cod.pen.; artt. 192 e 125 cpp), mancata assoluzione per non sussistenza del fatto o per non imputabilità a Rosso; travisamento della prova per mancata considerazione di elementi a favore; assenza dell'elemento soggettivo; errato rigetto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e specifiche (art. 62 n.1 e art. 114 cod.pen.); eccessività della pena e presunto divieto di reformatio in peius per aumento della pena in appello; rigetto della sostituzione della pena; motivi nuovi invocanti la prescrizione sopravvenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi presentati fossero, in larga parte, mera reiterazione delle censure già esaminate e risolte dalla Corte d'Appello con motivazione congrua e che non evidenziassero specifiche violazioni di legge o illogicità manifeste. Quanto agli argomenti relativi a responsabilità di Rosso, la Cassazione ha confermato che la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la partecipazione della donna (presenza a riunioni preliminari, finanziamento delle spese legali, rapporto fiduciario con il consulente, ecc.). La Corte ha anche escluso l'esame della prescrizione sopravvenuta in quanto il ricorso risultava inammissibile e la sentenza impugnata passava in cosa giudicata. Condanne: i ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili come liquidate.
Norme richiamate
Norme sostanziali che definiscono il fatto contestato; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto sussistente la partecipazione e l'elemento materiale e morale del reato in base alle risultanze probatorie.
Richiamate in relazione alla partecipazione in concorso; la Corte ha valutato la responsabilità di entrambi i coniugi alla luce degli elementi probatori.
Richiamata dalla difesa come causa di esclusione della punibilità; la Corte di appello ha escluso la sua applicabilità per l'oggettiva gravità dell'inganno e il danno cagionato, decisione ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 62, comma 1, n.1 cod.pen.
Rispetto alla possibile attenuante della minima partecipazione; la Corte ha escluso il suo riconoscimento per il pieno coinvolgimento e il contributo significativo della Rosso.
Riferita all'attenuante per aver agito per finalità di tutela di diritti pubblici o privati rilevanti; la Corte ha ritenuto estranee al reato le argomentazioni ambientalistiche addotte e ha negato l'attenuante.
Richiamati nei motivi relativi alla motivazione e all'apprezzamento della prova; la Cassazione ha considerato adeguata la motivazione della Corte di appello.
Invocato in relazione al principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto la denuncia generica e meramente di merito, quindi non specifica per la cassazione.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato come requisito di specificità dei motivi in cassazione: la mancata esposizione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto ha determinato l'inammissibilità.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Cassazione ha pronunciato la dichiarazione ai sensi di tale articolo.
art. 14013/12/11/1999 (giurisprudenza citata: Luraschi) e altre massime giurisprudenziali
Principi di diritto richiamati: il ricorso contenente censure di merito è inammissibile e non consente di ottenere l'accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (es. prescrizione).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a reiterare in termini generici le stesse censure già esaminate e rigettate in appello; è necessario indicare censure specifiche di diritto o vizi motivazionali manifesti.
- Le valutazioni di fatto e la scelta motivazionale del giudice di merito sono insindacabili in Cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente; nel ricorso occorre dimostrare errori di diritto o incongruenze manifeste, non semplici interpretazioni alternative dei fatti.
- Se si contesta la responsabilità personale in concorso, la difesa deve addurre elementi concreti e documentali che scalfiscano le presunzioni e le ricostruzioni probatorie del giudice di merito; affermazioni meramente assertive sono inadeguate.
- Le richieste di riconoscimento di cause di non punibilità o di attenuanti devono essere fondate su specifiche argomentazioni e prove; la mera enunciazione non supera il vaglio di merito già compiuto.
- La proposizione di motivi nuovi o la deduzione di una prescrizione sopravvenuta non possono essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi originari: la sentenza di merito è allora passata in cosa giudicata e impedisce l'accertamento.
- Per contestare la legittimità del trattamento sanzionatorio (inclusa la pretesa reformatio in peius), è necessario formulare censure tecnicamente precise e dimostrare il concreto vizio di diritto; l'incremento della pena necessita di valutazione conforme alle regole processuali e può essere censurato solo con motivazioni puntuali.
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