Sentenza del 30/09/2019 n. 24276 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE - IN GENERE Attività di accertamento - Delega al concessionario da parte dei Comuni - Legittimità - Contestazione della delega - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento sostenendo che la SOGET fosse priva del potere di accertare e riscuotere l'ICI, poiché non sarebbe stata adeguatamente dimostrata la legittimità dell'affidamento comunale. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo che il Comune non avesse prodotto i documenti giustificativi della delega. La SOGET ha contestato tale decisione, deducendo, tra l'altro, l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della SOGET, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, quando il Comune affida legittimamente a un concessionario il servizio di accertamento e riscossione ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, al concessionario spettano sia la legittimazione sostanziale sia quella processuale. Poiché l'avviso indicava gli estremi della determina comunale di affidamento, spettava alla contribuente indicare specifici profili di illegittimità della delega; non era invece necessario che il Comune producesse d'ufficio i documenti giustificativi, trattandosi di atti soggetti a pubblicità legale e presumibilmente conoscibili. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare alla SOGET 1.000 euro, oltre accessori, per il giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997
"Potestà regolamentare generale"
Consente al Comune di affidare, mediante apposita convenzione, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a soggetti terzi individuati dalla norma. L'affidamento trasferisce al concessionario il potere di accertamento e la relativa legittimazione processuale.
Disciplina l'onere della prova. Nel caso esaminato, una volta che l'avviso di accertamento richiamava gli estremi della determina di affidamento, spettava alla contribuente indicare e dimostrare specifici profili di illegittimità della delega.
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
Consente di contestare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento, compreso il vizio derivante dalla carenza del potere impositivo. La CTR, pertanto, rientrava nei limiti della giurisdizione tributaria nel valutare la legittimazione della concessionaria.
Art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato dalla concessionaria in relazione alla disapplicazione degli atti amministrativi. La Corte ha ritenuto la questione non decisiva, poiché la CTR non aveva disapplicato o annullato la determina di affidamento, ma aveva erroneamente ritenuto non provata la fonte del potere della concessionaria.
Massime di principio
- Quando un Comune affida a un concessionario il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali secondo la legge, il concessionario può emettere gli atti impositivi e stare in giudizio nelle relative controversie.
- Se l'avviso di accertamento indica gli estremi della determina o dell'atto di affidamento, il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente la delega: deve indicare concretamente perché l'affidamento sarebbe illegittimo.
- Gli atti amministrativi soggetti a pubblicità legale si presumono conoscibili; pertanto, di regola, non è necessario allegarli integralmente all'avviso, salvo che il contribuente sollevi una contestazione specifica e pertinente.
- La semplice mancata produzione d'ufficio della convenzione o della determina di affidamento non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Il giudice tributario può verificare, nell'impugnazione dell'avviso, l'esistenza del potere impositivo del concessionario, senza per questo dover annullare o disapplicare l'atto amministrativo di affidamento.
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