Cassazione Civile, Ordinanza n. 09981/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di un'azienda ospedaliera volta a ottenere la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico, in precedenza loro riconosciuta dall'ente datore di lavoro e poi revocata a seguito di una nuova delibera del gruppo di valutazione. I lavoratori sostenevano di operare abitualmente in zona controllata e impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda, deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'abitualità della prestazione in zona controllata; 2) motivazione apparente o inesistente nella parte in cui la Corte d'appello aveva escluso tale abitualità; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte avesse respinto la domanda per difetto di prova senza svolgere adeguati accertamenti istruttori e senza motivare sul mancato espletamento delle prove. La Corte d'appello, secondo quanto riportato nell'ordinanza, aveva ritenuto che non bastasse il mero operare in zona controllata, occorrendo la prova della frequenza e della tempistica effettiva dell'esposizione, e aveva valorizzato la genericità delle allegazioni iniziali dei ricorrenti nonché l'insussistenza di giudicato esterno e di una prassi aziendale vincolante derivante dal precedente riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, in un giudizio di appello introdotto nel 2016, operava l'art. 348-ter c.p.c. e i ricorrenti non avevano dimostrato la divergenza tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle della sentenza d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, dietro la denuncia di vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato respinto perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva fondato il rigetto, prima ancora che sulla valutazione delle prove, sulla insufficiente allegazione originaria circa l'abitualità della presenza in zona controllata, e tale carenza non era stata specificamente censurata nel ricorso per cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamato dalla Corte per ricondurre il secondo motivo alla deduzione di un vizio di motivazione apparente/inesistente
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l'utilizzabilità nei termini prospettati
richiamato dai ricorrenti per contestare la decisione di merito sulla base della valutazione delle prove
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione del materiale probatorio
richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione inesistente o apparente
applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di decisione di appello non discostante da quella di primo grado
richiamato per sottolineare il difetto di specificità del ricorso, che non riproduceva adeguatamente il contenuto dell'originario ricorso introduttivo
indicato per la trattazione in camera di consiglio
indicato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza di un vizio motivazionale o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è esperibile per contestare genericamente la valutazione probatoria del giudice di merito, quando la doglianza si traduce nella richiesta di un nuovo apprezzamento dei fatti.
- Quando la decisione di appello non si discosta dalle ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado, opera il limite di cui all'art. 348-ter c.p.c. alla deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Ai fini dell'accoglimento della domanda, non basta allegare in modo generico l'esistenza del presupposto fattuale del diritto azionato: occorre una specifica allegazione dei fatti costitutivi, soprattutto quando la pretesa dipende dalla frequenza e dalla concretezza di una situazione lavorativa.
- Se la sentenza di merito fonda il rigetto anche sulla insufficienza delle allegazioni iniziali, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale autonoma ratio decidendi; in mancanza, le doglianze sulle prove risultano inconferenti.
- In cassazione vale il principio di specificità del ricorso: il ricorrente deve riprodurre e indicare con precisione gli atti e i fatti rilevanti per consentire il controllo della decisività della censura.
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