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Sentenza

Sentenza n. 3146/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 504/2025, depositata e resa pubblica il 26 maggio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1704/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24 settembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202505152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e al beneficio economico complessivo di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, mediante accredito del beneficio economico complessivo di 2.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 luglio 2025, ma l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni per l'adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto decisiva la nomina del commissario e ha richiamato le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014: la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, della sentenza del giudice ordinario munita di efficacia esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, anche in presenza di un'inadempienza dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    L'astreinte nei confronti dell'amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando sussistano altre ragioni ostative connesse, tra l'altro, alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dalla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale il riconoscimento di un beneficio economico, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al creditore di chiedere l'esecuzione coattiva della pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora l'amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti nei pertinenti capitoli di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione inadempiente: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri una forma alternativa di esecuzione e sussistano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità e serialità del procedimento, il coinvolgimento di più strutture amministrative e la natura non essenziale del beneficio da eseguire.
  • La mera soccombenza dell'amministrazione nell'ottemperanza non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso al commissario ad acta quando l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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