Cassazione Civile, Ordinanza n. 31757/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva da rapporti bancari intercorsi tra una società e un istituto di credito. In primo grado erano state rigettate le domande della società volte ad accertare la nullità di clausole di alcuni rapporti bancari e a ottenere la ripetizione di indebito; era invece stata accolta la domanda riconvenzionale della banca per il pagamento di una somma di denaro. La Corte d'appello di Roma aveva respinto l'appello della società, ritenendolo inammissibile per difetto di specifica contestazione della motivazione della sentenza impugnata e, comunque, condividendo la ricostruzione del primo giudice circa l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca e la natura di conti tecnici di due rapporti contabili. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per motivazione solo per relationem della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile l'appello nonostante contenesse parte volitiva e argomentativa; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione sull'avvenuto assolvimento dell'onere della prova in capo alla banca; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione sull'idoneità di un contratto di conto corrente a regolare anche altri rapporti; 5) violazione degli artt. 1362, 1366, 1369 e 1342 c.c., della l. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e dell'art. 117 TUB, per omessa interpretazione delle clausole e delle prove e per l'erronea affermazione che il contratto di conto corrente del 18.8.2011 regolasse anche gli altri rapporti dedotti in lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la ricorrente non aveva depositato, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione e, in caso di notifica a mezzo PEC, del messaggio di trasmissione necessario a integrare la prova della notifica stessa. Ha richiamato il principio secondo cui tale deposito è richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., anche d'ufficio, per consentire il controllo della tempestività del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione e il rispetto del giudicato formale. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello e al requisito della specificità dei motivi; la Corte non entra nel merito delle censure perché dichiara il ricorso improcedibile.
È indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È evocato per censurare la presunta mancanza di motivazione della sentenza d'appello.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, e del messaggio PEC che integra la notifica, comporta l'improcedibilità del ricorso.
È richiamato per la funzione del deposito della sentenza notificata, necessario a verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.
È menzionato per l'ipotesi in cui la documentazione relativa alla notifica risulti comunque nella disponibilità della Corte perché prodotta dal controricorrente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso.
artt. 1362, 1366, 1369 e 1342 c.c.
Sono richiamati come norme sull'interpretazione del contratto, invocate dalla ricorrente per contestare la lettura del contratto di conto corrente.
L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3
È evocata dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole di trasparenza/forma nei rapporti bancari.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la validità/efficacia delle clausole e l'assetto contrattuale applicato ai rapporti bancari.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile se il ricorrente non deposita, nel termine perentorio dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; in caso di notifica via PEC, il deposito deve comprendere anche il messaggio di trasmissione che completa la prova della notificazione.
- L'onere di deposito della sentenza notificata è funzionale al controllo officioso della Corte sulla tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve e sulla formazione del giudicato formale; non si tratta di un adempimento meramente formale.
- L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata può essere dichiarata d'ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione del controricorrente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, restano assorbite le censure di merito e seguono la soccombenza le spese del giudizio di legittimità, oltre agli eventuali oneri accessori previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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