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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33573/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato, con pena sospesa, a un anno di reclusione e 300 euro di multa per plurimi furti di denaro commessi nel 2018 nel retrobottega di una tabaccheria, al quale aveva accesso in ragione dei rapporti di amicizia con il figlio della titolare. Il ricorso ha articolato quattro motivi. Il primo denunciava nullità e vizio di motivazione per la mancata trascrizione nel verbale d'udienza della visione dei filmati di videosorveglianza e della deposizione di un teste di polizia giudiziaria resa dopo la visione. Il secondo contestava la motivazione sulla responsabilità e sulle aggravanti: la rilevante gravità del danno patrimoniale, poiché l'importo complessivo indicato nell'imputazione riguardava un periodo più ampio di quello per cui era intervenuta condanna e non era stato quantificato il danno relativo ai singoli episodi; l'abuso della relazione di ospitalità, sostenendo che l'accesso ai locali dipendeva da amicizia e non da ospitalità; la destrezza, ritenuta insussistente perché l'accesso al retrobottega era libero e la cassaforte aperta. Il terzo motivo censurava l'assertività della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il quarto contestava la motivazione della condanna al pagamento di una provvisionale di 2.000 euro, subordinata alla sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato e ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alle aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della destrezza. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo: l'omessa trascrizione delle registrazioni non determina nullità, la visione di filmati già acquisiti è una modalità di percezione della prova documentale e non richiede necessariamente il contraddittorio, e le omissioni nella trascrizione stenotipica non comportano nullità nei termini dedotti. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla responsabilità, perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito probatorio. Ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento dell'aggravante dell'abuso della relazione di ospitalità, ravvisabile anche quando l'accesso, occasionale o temporaneo, a un luogo non aperto al pubblico avvenga con consenso tacito dell'ospitante. Ha ritenuto assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla provvisionale, non ricorribile per cassazione quanto alla concessione e quantificazione e comunque fondato su una censura generica, non essendo stata allegata l'impossibilità economica di adempiere. Il ricorso è stato rigettato nel resto e il nuovo giudizio è stato demandato ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 7, c.p.

    L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità richiede una motivazione concreta sull'entità del danno. Nel reato continuato la gravità deve essere valutata con riferimento al danno cagionato da ciascuna violazione, non al danno complessivo risultante dall'unificazione quoad poenam.

  • art. 61, comma 1, n. 11, c.p.

    L'abuso della relazione di ospitalità può configurarsi quando l'agente sia accolto, anche occasionalmente o temporaneamente e anche con consenso tacito, in un luogo destinato alla vita privata e non accessibile ai terzi senza il consenso del titolare.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    La destrezza, fuori dai casi di borseggio, richiede una particolare capacità operativa, superiore a quella ordinariamente necessaria per il furto, diretta a creare o sfruttare una condizione appositamente determinata per allentare o neutralizzare la vigilanza del detentore.

  • art. 81 c.p.

    L'unificazione dei reati continuati ai fini della pena non elimina l'autonomia delle singole violazioni rispetto agli altri istituti giuridici, inclusa la valutazione della gravità del danno.

  • art. 139 c.p.p.

    L'omessa trascrizione delle registrazioni non costituisce causa di nullità degli atti compiuti in udienza, in assenza di una specifica previsione normativa.

  • art. 142 c.p.p.

    Per la documentazione delle attività processuali, la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo da parte dell'ausiliario costituisce la causa di nullità prevista dalla norma; le carenze della trascrizione stenotipica non determinano nullità.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle fonti di prova appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione quando la motivazione sia sufficiente, logica e non contraddittoria.

  • art. 611 c.p.p.

    Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; la deduzione di vizi processuali deve inoltre essere ricondotta al corretto parametro normativo.

  • art. 546 c.p.p.

    La motivazione della sentenza deve confrontarsi specificamente con le questioni decisive devolute, inclusa la prova dell'entità del danno rilevante ai fini dell'aggravante.

Massime di principio

  • Nel reato continuato, ai fini dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la valutazione deve riguardare il danno cagionato da ciascun reato e non la somma complessiva dei danni delle plurime violazioni; la motivazione deve indicare, ove necessario, l'entità dei singoli danni o spiegare adeguatamente perché la loro gravità sia comunque dimostrata.
  • La destrezza nel furto, al di fuori del borseggio, non coincide con il semplice approfittamento dell'altrui assenza o disattenzione. Occorre una particolare abilità operativa, ulteriore rispetto a quella ordinariamente necessaria per impossessarsi della cosa, diretta a creare o ad allentare la vigilanza del detentore.
  • L'accesso consensuale, anche tacito, occasionale o temporaneo, a un luogo non aperto al pubblico e destinato all'esplicazione della vita privata può integrare una relazione di ospitalità ai fini dell'aggravante, quando tale relazione agevoli la commissione del furto.
  • L'omessa trascrizione di registrazioni o della deposizione resa in udienza non determina, di per sé, la nullità degli atti, in mancanza di una specifica previsione normativa; la visione di una prova documentale audiovisiva già acquisita costituisce una modalità di percezione e non necessariamente un'attività di formazione della prova da svolgersi in contraddittorio.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di rivalutazione dell'attendibilità o della rilevanza delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria.
  • La concessione e la quantificazione della provvisionale disposta nel processo penale non sono, di regola, impugnabili con ricorso per cassazione, trattandosi di statuizioni discrezionali e provvisorie. La subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di una somma impone una verifica motivata delle condizioni economiche del condannato quando siano allegati o emergano elementi concreti idonei a porre in dubbio la sua capacità di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniProveCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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