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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4401/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina un avviso di accertamento con cui la società incaricata del servizio di gestione dei rifiuti le chiedeva 9.576,49 euro a titolo di acconto TIA per il 2009, in relazione a rifiuti urbani originati da un complesso industriale nel Comune di Latina. La CTP accoglieva il ricorso. In appello, la CTR del Lazio accoglieva il gravame principale della società di gestione dei rifiuti e riteneva che l'abrogazione della TIA 1 fosse stata sospesa fino all'emanazione della disciplina attuativa prevista dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006; ometteva di pronunciarsi sull'appello incidentale della contribuente. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi. Con i primi tre lamentava la violazione dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione: sosteneva che la delibera comunale del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2006, fosse intervenuta dopo l'abrogazione, dal 29 aprile 2006, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e non potesse quindi istituire la tariffa; richiamava inoltre la natura tributaria della TIA e contestava l'affermazione della CTR circa la possibilità per i Comuni di adottare la TIA 1 in base alla L. n. 13 del 2009. Con il quarto motivo denunciava l'omessa pronuncia sulle questioni dell'appello incidentale relative alla nullità della notifica dell'atto e all'errata determinazione delle superfici utilizzate per il calcolo della tariffa. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e la contribuente chiedeva l'interruzione del giudizio per il fallimento della resistente.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di interruzione: il fallimento della resistente non determina l'interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio. Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, poiché la procura, pur formulata genericamente, era apposta a margine del ricorso e il frontespizio indicava con precisione la sentenza impugnata, assicurando così la specificità del mandato per il giudizio di cassazione. Ha accolto congiuntamente i primi tre motivi: dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, la TIA 1 era soppressa; le clausole di continuità normativa salvaguardavano soltanto le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, non consentendo al Comune che non avesse già istituito la TIA 1 di adottarla con la delibera del 30 maggio 2006. La quarta censura è rimasta assorbita. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente contro l'avviso. Le spese del giudizio di legittimità sono state interamente compensate per le obiettive incertezze normative e le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 43 L.Fall.

    L’intervenuta modifica dell’art. 43 L.Fall. per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.

    L'apertura del fallimento non interrompe il giudizio di legittimità, poiché in tale fase, dominata dall'impulso d'ufficio, non operano le cause ordinarie di interruzione del processo.

  • art. 238, commi 1 e 11, D.Lgs. n. 152 del 2006

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (citato art. 238, comma 11), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    La soppressione della TIA 1 è operativa dal 29 aprile 2006. La salvaguardia transitoria conserva le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, ma non consente l'istituzione successiva della TIA 1 da parte di un Comune che non l'avesse già adottata.

  • art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152 del 2006

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (citato art. 238, comma 11), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    La continuità normativa prevista per evitare vuoti nel passaggio al nuovo regime mantiene efficaci i provvedimenti attuativi già adottati, ma non proroga in generale il potere di istituire ex novo la TIA 1 dopo la sua soppressione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La contribuente ha invocato il vizio di motivazione ai sensi della disposizione, ma la Corte ha accolto i primi tre motivi sulla questione normativa e non ha fondato su tale norma un'autonoma interpretazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La contribuente ha denunciato l'omessa pronuncia sulle questioni proposte con l'appello incidentale; la Corte ha dichiarato assorbita la censura, senza enunciare un'interpretazione della disposizione.

  • art. 49, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 22 del 1997

    “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.”

    La tariffa istituita dall'art. 49 è stata soppressa con l'entrata in vigore della nuova disciplina ambientale, salva la continuità limitata prevista dalle disposizioni transitorie.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (citato art. 238, comma 11), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    Il regime transitorio del D.P.R. n. 158 del 1999 non è sopravvissuto alla soppressione della TIA 1 oltre quanto consentito dalle specifiche clausole di salvaguardia del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Massime di principio

  • Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, la TIA 1 è soppressa; la disciplina transitoria che mantiene operative le regolamentazioni previgenti tutela soltanto quelle già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, e non permette ai Comuni di istituire per la prima volta la TIA 1 dopo tale data.
  • Il fallimento di una parte non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, poiché il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio e non è soggetto alle comuni cause di interruzione del processo.
  • La procura per il ricorso per cassazione è specifica quando, pur redatta in termini generali, è apposta a margine del ricorso e questo identifica nel frontespizio la sentenza impugnata, così rendendo determinabile il procedimento cui il mandato si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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