Cassazione Civile, Ordinanza n. 09972/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società correntista, unitamente ad alcuni fideiussori, aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e di altre spese di tenuta conto, con ricalcolo dei saldi di due rapporti di conto corrente e determinazione delle reciproche poste di dare-avere. La banca aveva eccepito, tra l'altro, la nullità dell'atto introduttivo, la prescrizione dell'azione e dei relativi interessi, e aveva proposto domanda riconvenzionale sul saldo ancora dovuto. Il tribunale, espletata CTU contabile, aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando prescritti i pagamenti anteriori a una certa data, accertando l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quantificando un saldo a credito della correntista, con condanna della banca al pagamento di una somma. In appello, la sentenza era stata confermata con rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale. In cassazione la banca ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di produrre i contratti di conto corrente, mentre era la cliente che, agendo per ripetizione di indebito, doveva provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione dei contratti contenenti le clausole contestate; 2) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la contestazione sui tassi sostitutivi ex art. 117 TUB; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; 4) violazione dell'art. 117 TUB e degli artt. 1418, 1419 e 1325 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., per omessa decisione sulla doglianza relativa alle commissioni di massimo scoperto. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nei giudizi di ripetizione di indebito su rapporti di conto corrente, il cliente che domanda la restituzione delle somme asseritamente indebitamente versate ha l'onere di provare l'inesistenza della causa debendi mediante la produzione del contratto contenente le clausole nulle, non potendo invocare il principio di vicinanza della prova per spostare l'onere sulla banca, poiché entrambi i contraenti, di regola, dispongono del documento al momento della sottoscrizione. La mancata produzione dei contratti non poteva quindi essere imputata alla banca. Restavano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'istituto di credito, ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito alla banca l'onere di produrre i contratti di conto corrente, invece gravante sul cliente che agiva per la ripetizione delle somme indebitamente versate.
Norme richiamate
Nei giudizi di ripetizione di indebito relativi a rapporti di conto corrente, grava sul cliente l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate; non opera, in tale contesto, uno spostamento dell'onere probatorio sulla banca per mera vicinanza della prova.
Censurato il capo di merito che avrebbe ritenuto inammissibile una contestazione per difetto di specificità dell'appello.
Censurato il capo di merito che avrebbe ritenuto nuova e quindi inammissibile in appello la contestazione sui tassi sostitutivi.
Invocato per omessa pronuncia su eccezioni o domande relative alla prescrizione e alle commissioni di massimo scoperto.
Richiamato in relazione ai tassi sostitutivi e alla disciplina delle clausole sui costi bancari.
Richiamato come parametro di nullità delle clausole bancarie contestate.
Richiamato in relazione all'eventuale nullità parziale delle clausole del contratto bancario.
Richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla validità delle pattuizioni contestate.
Richiamato nel giudizio di merito per il riconoscimento del danno da ritardo sugli importi dovuti.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme addebitate in forza di clausole asseritamente nulle, l'onere di provare l'inesistenza della causa debendi incombe sull'attore, che deve produrre il contratto bancario contenente le pattuizioni contestate.
- Il principio di vicinanza della prova non consente di trasferire sulla banca l'onere di produrre il contratto quando il documento era ordinariamente nella disponibilità di entrambe le parti al momento della sottoscrizione.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza sulla questione decisiva di riparto dell'onere della prova, gli ulteriori motivi relativi a questioni processuali o di merito possono risultare assorbiti.
- L'errore nell'attribuzione dell'onere probatorio sul contratto bancario è idoneo a travolgere l'accertamento di illegittimità delle clausole e i conseguenti ricalcoli del saldo di conto corrente.
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