Cassazione Penale, Ordinanza n. 26774/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato nel merito alcun profilo idoneo a modificare la decisione di condanna già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la valutazione di merito non fosse adeguata. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva, lamentando un vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette, richiamando i precedenti ostativi e l'assenza di elementi positivamente valorizzabili indicati dalla difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione, poiché la censura sulla recidiva non risultava proposta come motivo di appello e quindi era preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Indica il delitto per il quale era stata accertata la responsabilità dell'imputato; la sentenza non affronta la configurazione del reato, ma solo le doglianze sulla pena e sul trattamento sanzionatorio.
Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate in modo congruo dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Le doglianze che non risultino previamente dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché il ricorso deve confrontarsi con i motivi già devoluti al giudice di secondo grado.
- La censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede un'effettiva specificità delle ragioni addotte e l'indicazione di elementi favorevoli non valutati dal giudice di merito.
- La contestazione relativa all'applicazione della recidiva è preclusa in cassazione se non è stata ritualmente devoluta in appello e, quindi, non può essere riesaminata come questione nuova.
Come è indicizzato
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