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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30693/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che, contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p., sono ammissibili soltanto censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta non rientra in tali categorie, perché investe una questione non deducibile nel giudizio di legittimità in questa specifica impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Indica il reato oggetto della sentenza di condanna definita con patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è trattato con il rito camerale previsto per tali impugnazioni.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    È l'aggravante la cui applicazione è stata contestata nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a doglianze di violazione di legge estranee ai casi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Una doglianza sull'applicazione di un'aggravante, quando non si traduca in una contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto o dell'illegalità della pena, non è deducibile contro una sentenza di patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.
  • Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento non è consentito riproporre questioni che esulano dai limiti oggettivi della speciale impugnazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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