Cassazione Civile, Ordinanza n. 04372/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del rendiconto di gestione depositato dal curatore del fallimento di una società. La liquidatrice della società, già in liquidazione alla data della dichiarazione di insolvenza, aveva contestato in sede di merito diverse irregolarità: mancanza o incompletezza della documentazione bancaria e del registro previsto dalla legge fallimentare, mancata o incompleta riscossione di crediti iscritti a bilancio, mancata attivazione di una polizza assicurativa riferita a un sinistro precedente al fallimento, oltre a profili di gestione di alcuni crediti e di liquidazioni patrimoniali. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo, in sostanza, che non fosse dimostrato alcun pregiudizio per la massa o per i creditori, anche perché tutti i creditori erano stati integralmente soddisfatti. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 e 116 l.f., sostenendo che l’interesse ad agire non venisse meno per il solo fatto dell’integrale soddisfacimento dei creditori, poiché in caso di attivo residuo esso andrebbe restituito alla società/soci; inoltre la censura al rendiconto sarebbe stata specifica; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse valutato in concreto varie posizioni creditorie, la mancata riscossione di crediti, la posizione di alcuni soggetti indicati come debitori e la mancata utilizzazione della polizza assicurativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione della giurisprudenza sul giudizio di approvazione del rendiconto del curatore: per contestare il conto non basta una critica astratta o generica, ma occorre dedurre e provare un pregiudizio almeno potenziale per il patrimonio del fallito o per le ragioni dei creditori, indicando in modo specifico le condotte contestate e il nesso con il danno potenziale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse soddisfatto tale onere di specificità e che il secondo motivo si risolvesse in una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti già valutati dal giudice di merito, senza indicazione puntuale di un fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del fallimento controricorrente.
Norme richiamate
art. 38 l.f.
Richiamato come norma sulla tenuta del registro del curatore; la ricorrente ne lamentava la violazione, ma la Corte ha ritenuto non specificamente dimostrato il pregiudizio derivante dalle contestate irregolarità documentali.
art. 116 l.f.
Il giudizio di approvazione del rendiconto ha per oggetto la correttezza dell’operato del curatore e la sua conformità ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale, ma le contestazioni richiedono specificità e prova di un pregiudizio almeno potenziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge in relazione alla disciplina fallimentare.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio perché la doglianza mirava a una diversa valutazione delle risultanze di merito.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 43 l.f.
Richiamato dalla Corte d’appello come possibile iniziativa processuale in relazione al credito/polizza assicurativa; non costituisce ratio decisiva della cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare le contestazioni devono essere concrete, specifiche e sorrette dall’allegazione di un pregiudizio almeno potenziale per il fallito o per i creditori; non è sufficiente una critica generica all’operato del curatore.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione del rendiconto non occorre dimostrare il danno effettivamente subito, ma è necessario indicare in modo puntuale le condotte contestate e il nesso tra tali condotte e il pregiudizio potenziale dedotto.
- L’integrale soddisfacimento dei creditori non esclude automaticamente l’interesse a contestare il rendiconto, ma la parte che impugna deve comunque dedurre una concreta utilità della censura e un pregiudizio potenziale residuo o ulteriore rispetto alla massa.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito: occorre l’indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti e decisivo, effettivamente non esaminato dal giudice di merito.
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