Cassazione Civile, Ordinanza n. 29667/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il procedimento di correzione di errore materiale non sia utilizzabile quando la sentenza/ordinanza non contenga alcuna statuizione sulle spese né in motivazione né nel dispositivo, poiché in tal caso non vi è contrasto o errore materiale, ma una vera omissione decisoria. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha disposto nulla sulle spese del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Nel giudizio di legittimità era stata depositata un'ordinanza che, accogliendo in parte il ricorso principale di un soggetto privato, aveva cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito limitando la condanna alle spese del primo grado ai soli compensi. Secondo l'istante, la medesima ordinanza avrebbe omesso di liquidare le spese del giudizio di cassazione, senza statuire sul punto né in motivazione né in dispositivo. Per tale ragione veniva proposto ricorso per correzione di errore materiale, al fine di integrare la pronuncia sulle spese di legittimità. La Corte ha però rilevato che non si trattava di una mera dimenticanza emendabile tramite correzione, perché mancava una discrasia tra motivazione e dispositivo: la pronuncia sulle spese di cassazione era del tutto assente in entrambe le parti del provvedimento. In difetto del presupposto necessario per il rimedio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il rimedio della correzione è utilizzabile solo per errori materiali o omissioni emendabili, non per supplire alla totale mancanza di una pronuncia su un capo autonomo quando non vi sia discrasia tra motivazione e dispositivo.
La correzione dell'errore materiale presuppone un errore riconoscibile nel provvedimento; non è ammissibile per integrare una decisione inesistente sul punto delle spese.
Massime di principio
- La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese solo quando l'omissione derivi da una mera dimenticanza e sia comunque desumibile una volontà decisoria incompatibile con il testo del provvedimento.
- Quando la pronuncia manca del tutto sulla questione delle spese sia nella motivazione sia nel dispositivo, non sussiste il presupposto per la correzione, perché non vi è alcuna discrasia tra le due parti del provvedimento.
- Il rimedio della correzione non può essere utilizzato per introdurre una nuova statuizione su un capo non deciso; in tal caso l'errore non è materiale ma consiste in una vera omissione di pronuncia, non sanabile con il procedimento correttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29663/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29665/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29666/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →