Cassazione Penale, Ordinanza n. 09329/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la condanna già pronunciata nei confronti dei due imputati per concorso in rapina. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 settembre 2024, che li aveva ritenuti responsabili del reato di concorso in rapina. Con i primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove; la Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure riproponevano argomenti meramente rivalutativi già esaminati e disattesi in appello, con motivazione ritenuta incensurabile, in particolare quanto all'attendibilità della persona offesa, che aveva identificato uno dei ricorrenti già conosciuto personalmente, e quanto all'irrilevanza del fatto che la videosorveglianza avesse ripreso solo tre dei quattro concorrenti. Con il terzo e il quarto motivo contestavano il diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., sostenendo l'operatività dell'attenuante nonostante il risarcimento non integrale; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che i giudici di merito avevano valorizzato l'insufficienza della somma corrisposta rispetto alla brutalità dell'aggressione e che le condizioni economiche del reo non rendono irrilevante l'impossibilità di un ristoro integrale.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 6, c.p.
attenuante del risarcimento del danno
L'attenuante richiede un ristoro effettivo e adeguato rispetto alla gravità del fatto; un pagamento insufficiente non basta, e le condizioni economiche del reo non incidono sulla necessità che il danno sia integralmente o comunque significativamente risarcito.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e congrua sulla attendibilità delle fonti di prova e sulla ricostruzione del fatto.
- L'identificazione dell'autore da parte della persona offesa, se ritenuta attendibile e sorretta da adeguata motivazione, può costituire base sufficiente per affermare la responsabilità anche se non tutti i concorrenti siano stati ripresi in video.
- La circostanza attenuante del risarcimento del danno presuppone un comportamento riparatorio effettivamente apprezzabile in relazione alla gravità dell'offesa; un versamento parziale o manifestamente insufficiente non consente di riconoscerla automaticamente.
- Le condizioni economiche dell'imputato non rendono di per sé irrilevante il mancato integrale ristoro del danno, ove il giudice di merito abbia motivato sull'inadeguatezza della somma corrisposta.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone motivi già esaminati e disattesi con motivazione immune da vizi logici, e le ulteriori censure sono manifestamente infondate, l'esito è l'inammissibilità con le conseguenze sanzionatorie previste dal codice di rito.
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