Cassazione Civile, Ordinanza n. 01445/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo e le cartelle sottostanti deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi inesistente la notifica eseguita tramite poste private. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio perché, a suo dire, non era stata depositata telematicamente la relata di notifica dell'atto di appello alla controparte, con conseguente mancanza di prova sia della tempestività dell'appello sia della costituzione nel termine di trenta giorni. L'Agenzia delle entrate - riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile in assenza di contestazioni della controparte, la quale aveva anzi dichiarato nelle controdeduzioni che la notifica era avvenuta il 10 febbraio 2019.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda fatti storici posti a base di domande ed eccezioni e non può essere invocato per questioni attinenti allo svolgimento del processo, come la data di notificazione dell'appello e la prova del rispetto dei termini processuali. La declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal giudice tributario di merito è stata quindi confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore del controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione si applica ai fatti storici fondanti domande ed eccezioni, ma non alle questioni attinenti allo svolgimento del processo, come la data della notificazione di un atto e la prova del rispetto dei termini processuali.
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge; la Corte non ne ravvisa la violazione, ritenendo infondato il motivo alla luce del principio di non contestazione processuale.
art. 53 d.P.R. n. 131 del 1986
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge; la Corte non ne ravvisa la violazione, confermando l'inammissibilità dell'appello per difetto di prova della notifica nei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non opera rispetto agli adempimenti e alle scansioni del processo, perché questi attengono alla regolarità formale e ai termini del giudizio e non ai fatti storici costitutivi delle pretese o delle eccezioni.
- La prova della tempestiva notificazione dell'atto di appello e della rituale costituzione in giudizio deve risultare dagli atti processuali; la mancata produzione della relata di notifica può legittimare la declaratoria di inammissibilità.
- La mancata contestazione da parte dell'appellato non sana di per sé la carenza di prova relativa a un fatto-processo rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
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