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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04247/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato, nei gradi di merito e poi in cassazione, un provvedimento di irrogazione di sanzioni IVA relativo ai periodi d'imposta 2013 e 2014, emesso ex art. 6, comma 9-bis-3, d.lgs. n. 471/1997, in relazione a fatture emesse in reverse charge da due soggetti che l'Ufficio riteneva riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. In appello la decisione di primo grado favorevole alla contribuente è stata riformata, con conferma della tesi erariale. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che, in base al d.lgs. n. 128/2015 e alla disciplina transitoria, era necessario che la notizia di reato fosse effettivamente trasmessa entro i termini ordinari di decadenza per poter applicare il raddoppio; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere il giudice di merito fondato la decisione sulla mera fittizietà dei fornitori senza prova della consapevolezza della contribuente; (3) vizi motivazionali e travisamento della prova, per avere la sentenza richiamato asserite ammissioni della società senza indicare gli atti e senza specificare a quali fatture si riferissero; (4) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza aveva affermato, da un lato, di richiamare i principi sull'onere della prova e, dall'altro, che tutti gli acquisti erano privi di certezza per carenze documentali non puntualmente individuate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che la disciplina transitoria va letta nel senso che, per gli atti già notificati nei tempi previsti, continua a operare il previgente regime favorevole al raddoppio, mentre per le fattispecie residue occorre verificare la tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia penale nei termini stabiliti; in conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata sul punto e disposto il rinvio affinché si accerti in concreto se la notizia di reato sia stata tempestivamente presentata/trasmessa. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado limitatamente alla questione del raddoppio dei termini e rinviando al giudice di merito per un nuovo esame sulla tempestività della denuncia/notizia di reato ai fini della decadenza dell'azione impositiva-sanzionatoria. I motivi relativi alla ripartizione dell'onere della prova e ai vizi motivazionali sono stati dichiarati assorbiti, perché la soluzione sul primo motivo rendeva necessario un nuovo giudizio sul punto decisivo.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9-bis-3, d.lgs. n. 471/1997

    base normativa del provvedimento di irrogazione delle sanzioni IVA contestato alla contribuente.

  • art. 3 d.lgs. n. 128/2015

    ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazione penale e ha introdotto una disciplina transitoria; la Corte la interpreta in modo coordinato con la norma di salvaguardia e con la ratio della disciplina previgente.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015

    "sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    la norma va letta come disposizione di salvaguardia degli atti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, ai quali continua ad applicarsi la disciplina precedente sul raddoppio dei termini.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    il terzo comma, come modificato, prevede che il raddoppio non opera se la denuncia dell'Amministrazione finanziaria è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini; la Corte precisa però che tale disciplina va coordinata con la norma transitoria del d.lgs. n. 128/2015.

  • art. 53 Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale della disciplina favorevole al raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato e senza incidenza concreta sul diritto di difesa.

  • art. 112 Cost.

    richiamato quale supporto al favor legislativo per il raddoppio dei termini in funzione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale e dell'interesse pubblico alla repressione dei reati.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova in materia di fatture soggettivamente inesistenti; il relativo motivo è però stato assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni semplici utilizzate dal giudice di merito; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • In materia di raddoppio dei termini di accertamento, la disciplina transitoria deve essere interpretata in coordinamento con la norma di salvaguardia: per gli atti impositivi o sanzionatori già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 continua a operare il previgente regime, senza distinguere ulteriormente in base al momento in cui sia sorto l'obbligo di denuncia.
  • Per le fattispecie non coperte dalla salvaguardia, il raddoppio dei termini richiede la verifica della tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza previsto dalla disciplina applicabile.
  • La lettura costituzionalmente orientata della disciplina sul raddoppio dei termini valorizza la ratio di tutela dell'interesse fiscale e dell'obbligo di perseguire i reati, purché ciò non incida concretamente sul diritto di difesa del contribuente.
  • Quando una questione preliminare o assorbente impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo accertamento in fatto, le ulteriori censure restano assorbite e non devono essere esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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