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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23313/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per rapina aggravata (art. 628 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Avezzano e confermata dalla Corte d'appello. Il ricorrente deduce: 1) carenza, contraddittorietà e travisamento della prova, sostenendo che la condotta fosse tentativo di furto e non rapina, perché la merce era stata sottratta dallo scaffale e l'imputato sarebbe stato controllato dal personale del supermercato; 2) omissione di motivazione circa il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (riparazione del danno), avendo restituito le due bottiglie; 3) omissione di pronuncia sulla recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative delle questioni già trattate in appello e non avessero superato la motivazione della Corte territoriale. Ha confermato che dagli atti emergevano violenza e minaccia poste in essere dall'imputato (spinta e frasi minacciose verso il vigilante Pelliccia), idonee a configurare la rapina impropria finalizzata a garantire l'impunità. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del primo grado che aveva escluso la circostanza perché la restituzione della merce è avvenuta solo dopo essere stato fermato e dopo ripetute richieste; sul tema della recidiva l'impugnazione è stata considerata priva di interesse in quanto la recidiva era stata subvalente rispetto alle attenuanti generiche e non aveva inciso sulla pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione pronunciata il 24/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma che disciplina la rapina; la Corte ha ritenuto sussistere la rapina impropria perché la violenza e la minaccia erano rivolte a garantire l'impunità della sottrazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Comma relativo ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorso contestava la carenza motivazionale e il travisamento della prova, ma la Corte lo ha ritenuto reiterativo e infondato.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante per aver riparato il danno; esclusa perché la restituzione della merce è avvenuta solo dopo il fermo e dopo ripetute richieste, quindi non spontanea ed efficace.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva; la censura relativa alla recidiva è stata ritenuta priva di interesse dato che la recidiva è stata subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute e non ha inciso sulla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Articolo che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa norma.

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

    Citato come presupposto procedurale per la trattazione; richiamo formale alla disciplina della trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la condotta di un autore di furto si accompagna a minacce o violenza dirette a garantire l'impunità, la fattispecie deve essere ricondotta alla rapina (anche impropria) e non al semplice furto tentato.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante dell'aver riparato il danno (art. 62, n. 6 c.p.) è necessario che la riparazione sia spontanea ed efficace; la restituzione avvenuta solo dopo il fermo o dopo ripetute sollecitazioni non integra l'attenuante.
  • Se una circostanza aggravante (es. recidiva) è stata ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti che hanno influito sulla misura della pena, l'impugnazione mirata solo a ottenere l'esclusione di tale aggravante può essere priva di interesse e quindi inammissibile.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che si limiti a reiterare le stesse doglianze già valutate in appello senza dimostrare errori di diritto o specifiche insufficienze logiche nella motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione della Corte di appello può saldarsi con quella del primo grado: quando il giudice d'appello aderisce esplicitamente alle argomentazioni del primo giudice, quest'ultime integrano il corpo argomentativo complessivo oggetto di controllo in cassazione.

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