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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20317/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava la loro responsabilità per il reato di truffa consistente nella promessa e mancata consegna di un natante dietro pagamento, e che concedeva la sospensione condizionale della pena subordinandola al pagamento di una provvisionale di 13.000 euro. Il ricorso deduceva: (1) omissione istruttoria e vizio di motivazione per non aver disposto la rinnovazione dell'audizione del teste Raimondo Murgia, ritenuto rilevante per provare che la compravendita era regolare; (2) violazione e vizio di motivazione per avere subordinato la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale senza verificare le condizioni economiche dei condannati (si allegava, tra l'altro, che Cuccuru era ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile: la Corte di appello aveva motivatamente rifiutato la rinnovazione istruttoria perché la testimonianza e la documentazione non sarebbero state idonee a smentire l'accertamento che l'impresa aveva cessato l'attività né ad incidere sulla prova della condotta fraudolenta. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che il giudice che subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento di somme deve valutare (anche sommariamente) le reali condizioni economiche del condannato per verificare la sua capacità di adempiere. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione ex art. 165 cod. pen. e rinviata alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio su quel punto; le affermazioni di responsabilità sono dichiarate irrevocabili e i restanti motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Riferito al potere/dovere del giudice in ordine alla disciplina dell'istruttoria e alle richieste di rinnovazione delle prove; la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto della rinnovazione perché la testimonianza non avrebbe inciso sulla prova della frode.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione e alle formalità processuali connesse all'istruttoria; utilizzata nel contesto della censura sulla mancata audizione del teste.

  • art. 165 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena: la Corte interpreta che, quando la concessione è subordinata al pagamento di somme, il giudice è tenuto a valutare le condizioni economiche del condannato (anche sommariamente) per verificare la capacità di ottemperare entro il termine.

  • art. 600, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che regola la richiesta di sospensione dell'esecutività delle statuizioni civili; la Corte precisa che, sebbene la provvisionale fosse già dichiarata esecutiva e non sia stata chiesta la sospensione della sua esecutività, ciò non impedisce di contestare la legittimità della condizione penale consistente nel subordinare la sospensione condizionale al pagamento.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 131 del 16/11/1979 (riferimento giurisprudenziale)

    Richiamata per il principio che la conversione automatica di pene pecuniarie in detentive per insolvenza violava il principio di uguaglianza; la Corte di Cassazione utilizza l'analogia per affermare che è necessario valutare la condizione economica del condannato prima di subordinare la sospensione della pena al pagamento.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione istruttoria può essere legittimamente respinta se il giudice ritiene, con motivazione non censurabile, che la prova richiesta non sia idonea a mutare l'esito probatorio già emerso.
  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma (es. provvisionale o risarcimento), il giudice deve valutare le condizioni economiche del condannato, motivando anche sommariamente sulla sua capacità di adempiere; in mancanza la statuizione è impugnabile.
  • La possibilità di contestare la legittimità della condizione penale (sospensione subordinata al pagamento) non viene impedita automaticamente dal fatto che la provvisionale sia già stata dichiarata esecutiva in sede civile e non sia stata chiesta la sospensione della sua esecutività: le questioni di natura penale restano autonome.
  • Se si contestano condizioni patrimoniali o di solvibilità, è opportuno produrre o chiedere l'acquisizione di elementi sul reddito/patrimonio o segnalare l'ammissione al gratuito patrocinio; in assenza di accertamenti, la decisione può essere annullata per carenza motivazionale.
  • In fase di impugnazione è importante distinguere e trattare separatamente le doglianze di natura istruttoria/probatoria e quelle relative alla legittimità delle prescrizioni di natura esecutiva o condizionale della pena.

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