Cassazione Penale, Sentenza n. 32392/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: Palma era stato sottoposto a custodia cautelare per complessivi sette mesi (dal 4/10/2004 al 5/5/2005, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari) in relazione a contestazioni per violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309. L'ordinanza del G.I.P. fu parzialmente annullata dal Tribunale per il riesame e il Tribunale di Foggia poi assolse Palma; la Corte di appello di Bari confermò l'assoluzione in sede di rinvio, diventata irrevocabile. Palma impugna l'ordinanza che aveva respinto la domanda di riparazione, deducendo violazione di legge (artt. 314, 315 e 643 c.p.p.) e carenza/contraddittorietà di motivazione: contesta in particolare la valutazione negativa del suo silenzio all'interrogatorio, la qualificazione come indizi di partecipazione di rapporti di conoscenza con un appartenente all'organizzazione criminale, la lettura delle conversazioni intercettate, la somma di 3.000 euro ritenuta presuntivamente illecita e la mancata valutazione dell'eventuale colpa lieve.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. La Corte di legittimità ha rilevato (i) l'erronea valorizzazione, da parte della Corte territoriale, del silenzio dell'indagato nonostante il principio consolidato dopo il d.lgs. 188/2021 secondo cui l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; (ii) la mancata considerazione adeguata delle spiegazioni e delle conclusioni già emerse nel giudizio di merito (neutralità della conoscenza con il coimputato, giustificazione dell'origine della somma di 3.000 euro, spiegazione della curiosità sull'arresto); (iii) l'omissione di qualsivoglia valutazione sulla possibile sussistenza di colpa lieve, utile almeno ai fini della riduzione dell'indennizzo. Per questi motivi l'ordinanza è annullata e la Corte d'appello deve riesaminare la domanda con motivazione completa.
Norme richiamate
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo
La Corte ha richiamato la modifica normativa (introdotta dal d.lgs. 188/2021) che impedisce di considerare il silenzio dell'imputato come causa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione
art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lettera b)
Riconosce la facoltà per l'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere; tale esercizio non può essere penalizzato ai fini della riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b)
Disposizioni per l'adeguamento alla Direttiva UE 2016/343; ha aggiunto il periodo al comma 1 dell'art. 314 c.p.p. sul silenzio dell'imputato
Il legislatore ha adeguato la normativa nazionale alla direttiva UE rafforzando la tutela della presunzione di innocenza; la modifica impedisce che il silenzio dell'indagato sia valutato negativamente nella procedura di riparazione
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti che costituivano le contestazioni originarie a base della misura cautelare; parte della contestazione è stata annullata e poi Palma è stato assolto
artt. 314, 315 e 643 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)
Il ricorrente denunciava violazione di norme sulla riparazione (art. 314), sulla decisionalità/motivazione (art. 315) e su ipotesi di nullità/mancata motivazione (art. 643); la Corte ha rilevato carenze di motivazione da parte della Corte territoriale
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022 (Larafa)
Decisione richiamata dalla Corte di cassazione che stabilisce il principio secondo cui il silenzio dell'indagato non ostacola il riconoscimento della riparazione, in linea con la novellazione del 2021
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 188/2021 il silenzio dell'indagato/interrogato non può essere considerato di per sé ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione
- La valutazione dell'esistenza di "apparenza" di colpevolezza a fondamento della custodia cautelare richiede elementi specifici e motivazione adeguata: contatti personali o domande curiose non sono automaticamente indizi di partecipazione criminale
- Le giustificazioni documentali e le spiegazioni difensive emerse in sede di merito devono essere effettivamente esaminate e valutate dal giudice della riparazione; il mero richiamo generico a sospetti non basta
- Il giudice deve sempre considerare e motivare anche l'eventuale ricorrenza della colpa lieve: non impedisce il riconoscimento dell'indennizzo ma può giustificarne la riduzione
- Un provvedimento di rigetto della riparazione privo di approfondita motivazione su punti cruciali (silenzio, elementi probatori neutralizzati in sede di merito, giustificazioni) è suscettibile di annullamento in Cassazione
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