Cassazione Penale, Sentenza n. 22568/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta documentale (riqualificata in bancaria fraudolenta documentale in primo grado) deducendo: 1) decorso del termine prescrizionale; 2) violazione di legge e vizi di motivazione sulla affermazione della responsabilità, in particolare per non aver recepito e confutato le specifiche emergenze probatorie che dimostravano la regolare tenuta delle scritture contabili; 3) vizi di motivazione relativi alla determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il reato estinto per prescrizione. Ha rilevato che le censure sulla responsabilità erano fondate perché la Corte d'appello non ha risposto ai motivi che documentavano la regolare tenuta delle scritture contabili, creando un vizio motivazionale che avrebbe dovuto portare all'annullamento con rinvio. Tuttavia, il rinvio è stato escluso perché, nel frattempo, è intervenuto il decorso del termine massimo di prescrizione (scaduto il 30/09/2025). La Corte ha inoltre escluso la recidiva (perché il reato è stato ricondotto alla colpa e la recidiva riguarda i delitti non colposi), ha valutato il termine massimo di prescrizione in 7 anni e 6 mesi, ha rilevato l'assenza di periodi di sospensione computabili e ha escluso la possibilità di conteggiare sospensioni collegate a pronunce di condanna precedenti in presenza di annullamento sulla responsabilità. Mancando gli elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e il reato è dichiarato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto mancanti gli elementi per applicare una pronuncia di condanna diversa o per adottare una misura alternativa ai sensi di tale norma, pertanto non è stata disposta una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2.
norme sulla prescrizione (codice penale e cod. proc. pen.)
La prescrizione del reato è stata valutata pari a 7 anni e 6 mesi; non risultano sospensioni rilevanti e il termine è decorso al 30/09/2025 portando all'estinzione del reato.
La Corte ha interpretato che la recidiva non può essere contestata quando il fatto è stato ricondotto all'ipotesi colposa, poiché la recidiva si applica, per legge, ai "delitti non colposi".
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026, Rv. 289513 - 01
Secondo la giurisprudenza richiamata, non possono essere computate le sospensioni collegate a pronunce di condanna quando vi è un annullamento sulla responsabilità; ciò è stato applicato per escludere alcune sospensioni nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di rispondere a specifiche prove che dimostrano la regolarità di scritture o fatti decisivi, tale omissione configura un vizio motivazionale che può determinare l'annullamento della decisione.
- Quando la prescrizione del reato è decorso nel frattempo, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e dichiarare il reato estinto, rendendo improcedibile un nuovo giudizio di merito.
- La recidiva non è opponibile se il reato è stato ricondotto all'ipotesi colposa, dato che la recidiva normativa si applica ai delitti non colposi.
- Non tutte le sospensioni dei termini di prescrizione sono sempre computabili: sospensioni legate a pronunce precedenti possono essere escluse se quelle pronunce sono state annullate sulla responsabilità.
- In impugnazione è fondamentale documentare con chiarezza i periodi e i motivi di sospensione/interruzione della prescrizione; la loro esclusione o inclusione può determinare l'estinzione del reato.
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