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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27591/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.): 1) violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per contrasto di date nel decreto di citazione (13/12/2021 nel frontespizio vs 23/11/2021 nel corpo) con conseguente nullità e pregiudizio del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione per carenza e per non aver dato autonoma risposta all'eccezione sull'eccessività della pena; 3) lamento che la pena è superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: lo svolgimento del giudizio è avvenuto secondo il rito scritto previsto dall'art. 23 d.l. 149/2020 (camera di consiglio non partecipata salvo istanza di trattazione orale); la discrepanza di date nel decreto di citazione non è stata supportata da alcuna allegazione di voler ottenere la trattazione orale né da prova di mancata ricezione della requisitoria scritta del Procuratore generale; pertanto non è dimostrato un pregiudizio al diritto di difesa. Sul secondo e terzo motivo: l'impugnazione sull'eccessività della pena è manifestamente infondata perché la pena inflitta è di poco superiore al minimo edittale (1 mese e 15 giorni di arresto e 900 euro di ammenda) e, secondo giurisprudenza consolidata citata, quando la pena non supera la medietà della sanzione non è richiesto un approfondimento motivazionale particolare; la Corte di appello ha potuto limitarsi a condividere la motivazione del primo giudice. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186

    art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies C.d.S.

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza. Nel caso concreto sussisteva la violazione per tassi alcolemici pari a 1,42 g/l e 1,53 g/l.

  • Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la citazione; la Corte ha ritenuto la contestazione formale non pregiudizievole in presenza del rito scritto emergenziale e in assenza di prova del pregiudizio.

  • Decreto-legge 14 ottobre 2020, n. 149, art. 23

    Disposizione emergenziale che prevede la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo istanza di trattazione orale entro 15 giorni; prevede termini per la trasmissione della requisitoria e per le conclusioni scritte. La Corte ha applicato tale rito per escludere rilevanza decisiva della discrepanza di data se non è dimostrato il pregiudizio.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 (comma 8 richiamato)

    art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta; consente al Procuratore generale di formulare conclusioni scritte nell'ambito del rito emergenziale, sulle quali le parti possono replicare per iscritto.

  • Codice di procedura penale, art. 601, comma 3

    art. 601, comma 3 cod. proc. pen.

    Termine a comparire richiamato dalla giurisprudenza: in regime emergenziale la violazione di termini di comparizione può essere fatta valere nelle conclusioni scritte cessando gli effetti del mancato contraddittorio ordinario se non provato il pregiudizio.

Massime di principio

  • In regime di processi d'appello disciplinati dall'art. 23 d.l. 149/2020 (rito scritto emergenziale), una discrepanza formale nella data del decreto di citazione non comporta automaticamente nullità: è necessario provare l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa (es. impossibilità di chiedere la trattazione orale o di replicare alla requisitoria).
  • Se il rito è scritto e la requisitoria è stata trasmessa, la difesa deve tempestivamente avvalersi degli strumenti previsti (richiesta di trattazione orale entro 15 giorni o replica scritta entro i termini); la mancata richiesta/replica riduce il rilievo delle irregolarità formali.
  • Per censurare l'eccessività della pena è necessario dimostrare che il giudice non ha effettuato una valutazione autonoma e motivata del caso: se la pena è solo lievemente superiore al minimo edittale e non supera la medietà della sanzione, la giurisprudenza ammette una motivazione sintetica e la mera riproposizione del percorso argomentativo del primo giudice può essere adeguata.
  • Le doglianze puramente formali senza allegazione di concreto pregiudizio processuale di norma non sono idonee ad ottenere l'annullamento della sentenza in Cassazione.
  • Quando si impugna in Cassazione è importante specificare per ogni vizio come esso ha effettivamente inciso sul diritto di difesa (es. impedito esercizio di istanze processuali, mancata comunicazione di atti essenziali, ecc.), e indicare nei dettagli le richieste lasciate inespresse per poter valorizzare la censura.

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