Cassazione Penale, Sentenza n. 27591/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.): 1) violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per contrasto di date nel decreto di citazione (13/12/2021 nel frontespizio vs 23/11/2021 nel corpo) con conseguente nullità e pregiudizio del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione per carenza e per non aver dato autonoma risposta all'eccezione sull'eccessività della pena; 3) lamento che la pena è superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: lo svolgimento del giudizio è avvenuto secondo il rito scritto previsto dall'art. 23 d.l. 149/2020 (camera di consiglio non partecipata salvo istanza di trattazione orale); la discrepanza di date nel decreto di citazione non è stata supportata da alcuna allegazione di voler ottenere la trattazione orale né da prova di mancata ricezione della requisitoria scritta del Procuratore generale; pertanto non è dimostrato un pregiudizio al diritto di difesa. Sul secondo e terzo motivo: l'impugnazione sull'eccessività della pena è manifestamente infondata perché la pena inflitta è di poco superiore al minimo edittale (1 mese e 15 giorni di arresto e 900 euro di ammenda) e, secondo giurisprudenza consolidata citata, quando la pena non supera la medietà della sanzione non è richiesto un approfondimento motivazionale particolare; la Corte di appello ha potuto limitarsi a condividere la motivazione del primo giudice. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies C.d.S.
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza. Nel caso concreto sussisteva la violazione per tassi alcolemici pari a 1,42 g/l e 1,53 g/l.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la citazione; la Corte ha ritenuto la contestazione formale non pregiudizievole in presenza del rito scritto emergenziale e in assenza di prova del pregiudizio.
Decreto-legge 14 ottobre 2020, n. 149, art. 23
Disposizione emergenziale che prevede la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo istanza di trattazione orale entro 15 giorni; prevede termini per la trasmissione della requisitoria e per le conclusioni scritte. La Corte ha applicato tale rito per escludere rilevanza decisiva della discrepanza di data se non è dimostrato il pregiudizio.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 (comma 8 richiamato)
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta; consente al Procuratore generale di formulare conclusioni scritte nell'ambito del rito emergenziale, sulle quali le parti possono replicare per iscritto.
Codice di procedura penale, art. 601, comma 3
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Termine a comparire richiamato dalla giurisprudenza: in regime emergenziale la violazione di termini di comparizione può essere fatta valere nelle conclusioni scritte cessando gli effetti del mancato contraddittorio ordinario se non provato il pregiudizio.
Massime di principio
- In regime di processi d'appello disciplinati dall'art. 23 d.l. 149/2020 (rito scritto emergenziale), una discrepanza formale nella data del decreto di citazione non comporta automaticamente nullità: è necessario provare l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa (es. impossibilità di chiedere la trattazione orale o di replicare alla requisitoria).
- Se il rito è scritto e la requisitoria è stata trasmessa, la difesa deve tempestivamente avvalersi degli strumenti previsti (richiesta di trattazione orale entro 15 giorni o replica scritta entro i termini); la mancata richiesta/replica riduce il rilievo delle irregolarità formali.
- Per censurare l'eccessività della pena è necessario dimostrare che il giudice non ha effettuato una valutazione autonoma e motivata del caso: se la pena è solo lievemente superiore al minimo edittale e non supera la medietà della sanzione, la giurisprudenza ammette una motivazione sintetica e la mera riproposizione del percorso argomentativo del primo giudice può essere adeguata.
- Le doglianze puramente formali senza allegazione di concreto pregiudizio processuale di norma non sono idonee ad ottenere l'annullamento della sentenza in Cassazione.
- Quando si impugna in Cassazione è importante specificare per ogni vizio come esso ha effettivamente inciso sul diritto di difesa (es. impedito esercizio di istanze processuali, mancata comunicazione di atti essenziali, ecc.), e indicare nei dettagli le richieste lasciate inespresse per poter valorizzare la censura.
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