Cassazione Civile, Sentenza n. 27848/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, terzo proprietario dell'immobile gravato da ipoteca, propose opposizione a precetto rilevando l'invalidità dell'atto di intimazione per mancata notificazione preventiva del titolo esecutivo. Il giudizio verteva sulla possibilità per il creditore fondiario di non notificare il titolo esecutivo anche nei confronti del terzo proprietario (con riferimento agli artt. 479, 602, 603 c.p.c. e all'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993) e sull'ammissibilità dell'opposizione preventiva del terzo proprietario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Masseria Serra San Vito. Ha ritenuto ammissibile in linea di principio l'opposizione preventiva del terzo proprietario al precetto (termine decadenziale di 20 giorni decorre dalla notifica del precetto anche per il terzo), ma sul merito ha confermato che l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) esenta il creditore fondiario dall'obbligo di notificare il titolo contrattuale esecutivo anche quando l'espropriazione è diretta contro un soggetto terzo rispetto al debitore. La Corte ha inoltre chiarito che la proposizione del ricorso per cassazione sospende il termine di efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c., per cui il precetto non si era perento. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e ad adempiere gli oneri contributivi indicati.
Norme richiamate
il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo
Norma generale che impone la notificazione del titolo anche al terzo; la Corte ha però ritenuto che, per i crediti fondiari, questa regola venga derogata dalla disciplina speciale contenuta nell'art. 41 T.U.B.
art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo
La Corte ha interpretato la norma come regola speciale e di favore per il creditore fondiario che deroga alle disposizioni generali (anche rispetto all'esecuzione nei confronti del terzo proprietario), esonerando il creditore dall'onere di notificare il titolo esecutivo al terzo.
Le opposizioni di cui al comma precedente … relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto … si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione
La Corte ha affermato che il termine decadenziale di 20 giorni per proporre opposizione a precetto decorre dalla notifica del precetto anche per il terzo proprietario individuato nell'intimazione, rendendo ammissibile l'opposizione preventiva del terzo.
R.D. 16/7/1905, n. 646 (previgente T.U. sul credito fondiario), art. 43
Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
La giurisprudenza pregressa aveva già ritenuto che tale disposizione esentasse dalla notificazione anche nei confronti dei successori o aventi causa; la Corte ha richiamato tale orientamento come antefatto normativo e logico del vigente art. 41 T.U.B.
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.
In combinato con l'art. 481 c.p.c., la Corte ha spiegato che la proposizione dell'opposizione sospende il termine di efficacia del precetto e che, se è proposta impugnazione di legittimità, la sospensione perdura fino alla definizione del giudizio di cassazione.
La Corte ha richiamato il comma che stabilisce la durata di efficacia del precetto e il meccanismo di sospensione in caso di opposizione, con conseguente sospensione del termine di efficacia fino alla definizione del giudizio.
Rilevata la inappellabilità delle decisioni sulle opposizioni agli atti esecutivi, la Corte ha richiamato la peculiarità dei rimedi esperibili (incluso, eventualmente, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) nel quadro della sospensione dei termini.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115
Norma richiamata per stabilire l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato nelle misure previste, se dovuto.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a crediti fondiari l'art. 41 T.U.B. esonera il creditore dall'obbligo di notificare il titolo esecutivo anche quando l'esecuzione è diretta contro un terzo proprietario; la norma speciale deroga alle regole generali del codice di procedura civile.
- Il terzo proprietario individuato nel precetto è legittimato a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. in via preventiva: il termine decadenziale di 20 giorni decorre dalla notifica del precetto anche per il terzo.
- La mancata notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta valere tempestivamente con opposizione a precetto entro i termini decadenziali; non è necessario attendere l'inizio dell'esecuzione per sollevare la doglianza.
- La proposizione di impugnazione di legittimità sospende il termine di efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c.; pertanto, la materia del contendere può non essere dichiarata estinta per perenzione del precetto quando sia in corso giudizio di cassazione.
- In presenza di norme speciali favorevoli al creditore (come per il credito fondiario), la regola generale del codice di procedura civile può essere derogata e la giurisprudenza di merito e di legittimità tende a dare prevalenza all'ambito applicativo della norma speciale.
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