Cassazione Penale, Sentenza n. 33578/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha riformato in parte la sentenza di primo grado: ha dichiarato non doversi procedere per talune condotte per prescrizione o difetto di querela, ha rideterminato la pena per peculato/appropriazione indebita riconoscendo ventidue appropriazioni con la procedura di "forzatura" sui libretti e l'appropriazione di buoni fruttiferi dematerializzati. In cassazione la difesa deduceva: 1) illegittimità per rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (richiesta dei "giornali di fondo" del terminale per attribuire le operazioni all'imputata); 2) vizio relativo al difetto di querela per alcune persone offese; 3) prescrizione di alcune condotte fino al maggio 2011; 4) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi: il rigetto della rinnovazione in appello era adeguatamente motivato alla luce della presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado; le querele erano sufficienti per contenuto e istanza punitiva; la questione della prescrizione era stata correttamente valutata tenendo conto dei periodi di sospensione e della cronologia delle decisioni; la negazione delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti per continuazione sono state motivate e conformi ai principi di diritto della Cassazione. Ha inoltre confermato che Poste Italiane S.p.a. resta responsabile civile in solido e ha ordinato la correzione dell'errore materiale nell'atto di appello riguardante l'obbligo di pagamento delle spese processuali da parte del responsabile civile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, insieme a Poste Italiane S.p.a., alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per le parti civili indicate (euro 3.686,00 per ciascuna, oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha confermato che il potere di rinnovare il dibattimento in appello è discrezionale e richiede motivazione quando necessario.
Riferito nell'ambito delle norme sul giudizio di appello; la Corte ha richiamato la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado.
Norma sulle modalità del giudizio di appello e sul potere di rinnovazione; interpretata nella direzione che la rinnovazione è eccezionale e solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti.
Norma sul reato di appropriazione indebita (richiamata per la qualificazione delle condotte); la Corte ha esaminato la ricostruzione fattuale relativa alle appropriazioni dai libretti e dai buoni fruttiferi.
Riguarda la querela: la Corte ha confermato che la querela non richiede una descrizione analitica di ogni fatto ma sufficienti indicazioni dei fatti che il querelante intende perseguire.
Rilevante per il cumulo e la continuazione; la Corte ha richiamato il principio che il cumulativo delle pene deve rispettare i limiti e la proporzione tra le pene.
Riferito nel contesto della determinazione della pena e delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto motivata la negazione delle attenuanti generiche per la reiterazione delle condotte.
Norma sulla determinazione della pena: applicata nella valutazione della pena base e degli aumenti per continuazione, nel rispetto dei principi di proporzione.
art. 541, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dalle parti civili circa l'obbligo del responsabile civile al pagamento delle spese; la Corte ha disposto conferma della condanna di Poste Italiane in solido e la correzione dell'omissione materiale.
Consente alla Corte di cassazione di procedere alla correzione degli errori materiali nella sentenza impugnata; applicata per sanare l'omissione dell'onere delle spese a carico del responsabile civile.
Massime di principio
- In appello vige una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale: la rinnovazione del dibattimento è eccezionale e va disposta solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti; il rigetto deve essere motivato (ma la motivazione può essere implicita nella struttura argomentativa).
- La richiesta di acquisizione di registri o "giornali di fondo" del terminale deve dimostrare l'effettiva necessità per decidere: se il giudice ritiene il materiale non necessario alla decisione la rinnovazione può essere legittimamente respinta.
- La querela non richiede una dettagliata descrizione analitica di ogni elemento di fatto: basta l'indicazione complessiva dei fatti noti al querelante che intende perseguire.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai periodi di sospensione e alla cronologia delle pronunce; non sempre il decorso del termine alla data di pubblicazione della sentenza comporta immediata estinzione se sono intervenute sospensioni.
- La negazione delle attenuanti generiche può fondarsi sulla valutazione della condotta complessiva dell'imputato (ad esempio persistenza e pervicacia dell'illecito) senza dover considerare e motivare ogni elemento favorevole isolatamente.
- In tema di reato continuato, gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati e motivati distintamente in relazione a ciascun episodio, in modo da evitare un surrettizio cumulo materiale delle pene.
- Il responsabile civile (datore o ente) può essere condannato in solido al risarcimento dei danni derivanti da delitti commessi dal proprio dipendente; l'omissione di statuizioni connesse alla condanna del responsabile civile può essere corretta anche in sede di cassazione come errore materiale.
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