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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33578/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha riformato in parte la sentenza di primo grado: ha dichiarato non doversi procedere per talune condotte per prescrizione o difetto di querela, ha rideterminato la pena per peculato/appropriazione indebita riconoscendo ventidue appropriazioni con la procedura di "forzatura" sui libretti e l'appropriazione di buoni fruttiferi dematerializzati. In cassazione la difesa deduceva: 1) illegittimità per rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (richiesta dei "giornali di fondo" del terminale per attribuire le operazioni all'imputata); 2) vizio relativo al difetto di querela per alcune persone offese; 3) prescrizione di alcune condotte fino al maggio 2011; 4) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi: il rigetto della rinnovazione in appello era adeguatamente motivato alla luce della presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado; le querele erano sufficienti per contenuto e istanza punitiva; la questione della prescrizione era stata correttamente valutata tenendo conto dei periodi di sospensione e della cronologia delle decisioni; la negazione delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti per continuazione sono state motivate e conformi ai principi di diritto della Cassazione. Ha inoltre confermato che Poste Italiane S.p.a. resta responsabile civile in solido e ha ordinato la correzione dell'errore materiale nell'atto di appello riguardante l'obbligo di pagamento delle spese processuali da parte del responsabile civile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, insieme a Poste Italiane S.p.a., alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per le parti civili indicate (euro 3.686,00 per ciascuna, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha confermato che il potere di rinnovare il dibattimento in appello è discrezionale e richiede motivazione quando necessario.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riferito nell'ambito delle norme sul giudizio di appello; la Corte ha richiamato la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità del giudizio di appello e sul potere di rinnovazione; interpretata nella direzione che la rinnovazione è eccezionale e solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sul reato di appropriazione indebita (richiamata per la qualificazione delle condotte); la Corte ha esaminato la ricostruzione fattuale relativa alle appropriazioni dai libretti e dai buoni fruttiferi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda la querela: la Corte ha confermato che la querela non richiede una descrizione analitica di ogni fatto ma sufficienti indicazioni dei fatti che il querelante intende perseguire.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevante per il cumulo e la continuazione; la Corte ha richiamato il principio che il cumulativo delle pene deve rispettare i limiti e la proporzione tra le pene.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito nel contesto della determinazione della pena e delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto motivata la negazione delle attenuanti generiche per la reiterazione delle condotte.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: applicata nella valutazione della pena base e degli aumenti per continuazione, nel rispetto dei principi di proporzione.

  • art. 541, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle parti civili circa l'obbligo del responsabile civile al pagamento delle spese; la Corte ha disposto conferma della condanna di Poste Italiane in solido e la correzione dell'omissione materiale.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di procedere alla correzione degli errori materiali nella sentenza impugnata; applicata per sanare l'omissione dell'onere delle spese a carico del responsabile civile.

Massime di principio

  • In appello vige una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale: la rinnovazione del dibattimento è eccezionale e va disposta solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti; il rigetto deve essere motivato (ma la motivazione può essere implicita nella struttura argomentativa).
  • La richiesta di acquisizione di registri o "giornali di fondo" del terminale deve dimostrare l'effettiva necessità per decidere: se il giudice ritiene il materiale non necessario alla decisione la rinnovazione può essere legittimamente respinta.
  • La querela non richiede una dettagliata descrizione analitica di ogni elemento di fatto: basta l'indicazione complessiva dei fatti noti al querelante che intende perseguire.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai periodi di sospensione e alla cronologia delle pronunce; non sempre il decorso del termine alla data di pubblicazione della sentenza comporta immediata estinzione se sono intervenute sospensioni.
  • La negazione delle attenuanti generiche può fondarsi sulla valutazione della condotta complessiva dell'imputato (ad esempio persistenza e pervicacia dell'illecito) senza dover considerare e motivare ogni elemento favorevole isolatamente.
  • In tema di reato continuato, gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati e motivati distintamente in relazione a ciascun episodio, in modo da evitare un surrettizio cumulo materiale delle pene.
  • Il responsabile civile (datore o ente) può essere condannato in solido al risarcimento dei danni derivanti da delitti commessi dal proprio dipendente; l'omissione di statuizioni connesse alla condanna del responsabile civile può essere corretta anche in sede di cassazione come errore materiale.

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