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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05619/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2012. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo dovuti i contributi e ravvisando nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi un comportamento fraudolento diretto a occultare il debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. Il ricorrente ha censurato tale decisione con un unico motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. e sostenendo che la giurisprudenza di legittimità esclude che la sola omessa compilazione del quadro RR integri automaticamente una condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ha accolto l'opposizione proposta in primo grado dal professionista contro l'avviso di addebito INPS. Ha ritenuto prescritto il credito contributivo per l'anno 2012, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR integrasse di per sé occultamento doloso del debito e quindi sospensione della prescrizione. Ha condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    disciplina l'iscrizione alla Gestione separata e l'obbligo contributivo dei professionisti; il credito contributivo va valutato anche alla luce della prescrizione

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 27

    prevede specifici obblighi di comunicazione verso l'INPS; la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione non è automaticamente equiparabile a occultamento doloso

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione della prescrizione opera solo se il debitore pone in essere una condotta che renda per il creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato per affermare che l'accertamento dell'occultamento doloso è rimesso al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale

  • Cass. n. 37529 del 2021

    esclude automatismi tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo

  • Cass. n. 19640 del 2018

    la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta del debitore che renda impossibile l'azione del creditore

  • Cass. n. 21567 del 2014

    richiamata a sostegno dell'orientamento consolidato secondo cui non basta una mera difficoltà di accertamento del credito

  • Cass. n. 23313 del 2022

    conferma l'esclusione dell'automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • d.P.C.M. 13.6.2013

    richiamato come differimento temporale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., non ogni omissione dichiarativa del debitore integra occultamento doloso del credito: occorre una condotta concreta idonea a rendere impossibile, e non soltanto più difficile, l'esercizio dell'azione da parte del creditore.
  • Nelle controversie sulla contribuzione dovuta dai professionisti alla Gestione separata, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente la sospensione della prescrizione del credito INPS; l'occultamento doloso va accertato in fatto dal giudice di merito.
  • Quando la Corte di cassazione esclude il presupposto giuridico posto a base della decisione di merito e non servono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2.
  • La prescrizione del credito contributivo va valutata tenendo conto dei termini applicabili e degli eventuali differimenti normativi; se al momento della notifica dell'atto di riscossione il termine è decorso, la pretesa è prescritta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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