Cassazione Civile, Ordinanza n. 36326/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concedente leasing)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento dell’utilizzatore per euro 100.866,17, sostenendo di vantare crediti per canoni di leasing scaduti, capitale residuo e spese relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati nel 2007 e nel 2008; in subordine, aveva chiesto l’ammissione di un equo compenso per l’uso dei beni. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’opposizione, qualificando i rapporti come leasing traslativi e ritenendo quindi non applicabile la disciplina dell’art. 1458 c.c.; aveva inoltre escluso la domanda di equo compenso perché, a suo dire, formulata solo in opposizione e non già in sede di insinuazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1458 e 1526 c.c., contestando la qualificazione dei contratti come leasing traslativi e sostenendo che mancasse una corretta verifica sul valore e sullo stato d’uso dei beni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la domanda subordinata di equo compenso sarebbe stata già proposta davanti al giudice delegato. Un soggetto subentrato nei crediti ha tentato di intervenire nel giudizio di legittimità, ma l’intervento è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del soggetto subentrato nei crediti, ha respinto il primo motivo di ricorso relativo alla qualificazione dei contratti di leasing, e ha accolto il secondo motivo, ritenendo smentita l’affermazione del Tribunale secondo cui la domanda di equo compenso sarebbe stata proposta soltanto in opposizione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La disciplina degli effetti della risoluzione non è applicabile nel modo ritenuto dal tribunale al leasing traslativo, per il quale continua a operare l’analogia con l’art. 1526 c.c. quando il contratto sia stato risolto prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017.
Si applica, in via analogica, al leasing traslativo: in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, comporta la restituzione dei canoni e il riconoscimento di un equo compenso per il solo godimento del bene.
Non si applica analogicamente ai contratti di leasing già risolti prima del fallimento dell’utilizzatore; opera solo per i contratti pendenti al momento del fallimento.
L’erronea qualificazione del vizio nel ricorso non impedisce la riqualificazione del motivo se dal contenuto è chiaro il vizio denunciato.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la qualificazione del contratto dipende dalla concreta struttura economica dell’operazione: occorre verificare se i canoni remunerino integralmente il capitale impiegato e se il bene conservi alla scadenza un valore residuo significativamente superiore al prezzo di opzione.
- La distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo resta rilevante per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017; per il leasing traslativo si applica analogicamente l’art. 1526 c.c., non l’art. 1458 c.c. in senso pieno.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente può ottenere solo un equo compenso per l’uso del bene, non anche la quota di canoni riferibile al trasferimento finale della proprietà.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza di fatti notori o di comuni esperienze può essere censurata in cassazione solo se si fonda su una nozione giuridicamente inesatta del notorio; non è sufficiente contestare in fatto la notorietà del dato.
- L’erronea etichetta del motivo di ricorso non comporta di per sé inammissibilità, se dal contenuto della censura è chiaramente individuabile il vizio processuale o sostanziale denunciato.
- Nel giudizio di cassazione non è ammesso l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, salvo diversa previsione normativa; il successore può semmai impugnare, ma non intervenire come terzo nel giudizio di legittimità.
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