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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30054/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società, già inserita in rapporti commerciali e di garanzia con la società poi fallita, aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito complessivo di euro 585.926,96. Il tribunale aveva respinto l'opposizione al diniego di ammissione, ritenendo operante la compensazione con un debito della ricorrente verso la fallita di euro 598.090,67, con saldo da versare. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: (1) violazione delle norme su denominazione sociale e segni distintivi, perché il tribunale aveva erroneamente ritenuto che il marchio/insegna "Crowne Plaza" fosse un soggetto giuridico diverso dalla ricorrente, negando così il credito di euro 412,80; (2) violazione degli artt. 1372, 2467 e 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 56 l.fall., per avere il tribunale qualificato come finanziamento soci, e quindi postergato, il credito di euro 71.354,56 relativo a fattura per servizi resi; (3) violazione degli artt. 2467 e 2697 c.c., dell'art. 56 l.fall. e dell'art. 115 c.p.c., oltre omesso esame di fatti decisivi, per avere il tribunale considerato credito da finanziamento soci anche il credito di euro 514.159,60 derivante da fideiussioni, basandosi su una perizia contestata. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale nei tre motivi, ritenendo errata la decisione del tribunale sia nella parte in cui aveva confuso il nome dell'albergo con un soggetto distinto dalla società creditrice, sia nella parte in cui aveva applicato l'art. 2467 c.c. senza un adeguato accertamento in fatto e con un criterio temporale non corretto. In particolare, ha affermato che per i servizi alberghieri la mera emissione della fattura in un periodo di crisi non basta a trasformare il credito in finanziamento soci; quanto alle fideiussioni, il pagamento del fideiussore-socio in adempimento di un'obbligazione già assunta non è di per sé un finanziamento, occorrendo una valutazione complessiva della condotta del socio. Ha inoltre censurato la motivazione sulla sottocapitalizzazione perché meramente apparente e fondata senza adeguata disamina critica su una relazione tecnica contestata. Il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di denominazione e segni distintivi, ma la Corte decide sul punto in base all'errore del giudice di merito nel confondere il nome dell'albergo con un soggetto giuridico distinto.

  • art. 2249 c.c.

    richiamato nel primo motivo, senza specifica autonomia decisoria nella motivazione della Corte.

  • art. 2567 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte evidenzia che il giudice di merito aveva erroneamente attribuito soggettività giuridica a un segno distintivo.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma elaborazione decisoria nella sentenza.

  • art. 2467 c.c.

    la Corte afferma che il finanziamento dei soci va inteso in senso sostanziale e può comprendere ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di futura restituzione; la verifica della postergazione va compiuta con riferimento al momento dell'erogazione e richiede una valutazione complessiva della condotta del socio e della situazione della società.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi; la Corte censura l'accertamento di fatto del tribunale per insufficienza della prova sulla sottocapitalizzazione e per errata applicazione del criterio valutativo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi; la Corte rileva che il tribunale aveva fondato l'accertamento su una relazione tecnica contestata senza adeguata disamina critica.

  • art. 56 l.fall.

    richiamato per la compensazione tra crediti e debiti verso il fallito; la Corte non sviluppa una regola autonoma su tale norma, ma decide sulla base dell'erronea qualificazione dei crediti.

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso: violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1344 c.c.

    citato in via illustrativa nella ricostruzione del significato sostanziale e antielusivo dell'art. 2467 c.c.

  • art. 2041 c.c.

    citato solo come riferimento dottrinale nella discussione sul senso sostanziale della norma, senza rilievo decisorio diretto.

  • art. 8053/2014, Sez. Un.

    richiamata per qualificare come meramente apparente la motivazione priva di effettiva disamina critica.

Massime di principio

  • Il marchio o l'insegna di un esercizio commerciale non integra di per sé un soggetto giuridico distinto dalla società che lo utilizza; il giudice deve identificare correttamente il creditore sulla base degli atti e non confondere segni distintivi con soggettività giuridica.
  • Ai fini dell'art. 2467 c.c. il "finanziamento dei soci" va inteso in senso sostanziale e può comprendere qualsiasi apporto economico del socio che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo, ma occorre verificare se e quando tale apporto sia effettivamente avvenuto e se la società fosse in situazione di squilibrio rilevante al momento dell'erogazione.
  • La mera emissione di una fattura in un momento di crisi della società non trasforma automaticamente il credito per servizi resi in finanziamento soci; se il socio esige il pagamento del proprio corrispettivo, non sta per ciò solo finanziando la società.
  • Il pagamento eseguito dal socio in qualità di fideiussore, in adempimento di un'obbligazione già assunta, non è di per sé qualificabile come finanziamento soci; occorre una valutazione complessiva della condotta del socio, specie quando si invochi una postergazione della rivalsa.
  • L'accertamento della sottocapitalizzazione o dello squilibrio patrimoniale non può fondarsi su affermazioni apodittiche o su relazioni tecniche contestate senza una specifica e critica motivazione che spieghi le ragioni del convincimento del giudice.
  • Quando la motivazione è solo apparente, perché non consente di comprendere l'iter logico dell'accertamento, la sentenza o il decreto sono cassabili per vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRecesso del socioFideiussioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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