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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20237/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il pagamento di oneri condominiali insoluti relativi a box auto di sua proprietà. L’opposizione della condomina era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto dovute le somme sulla base della titolarità formale dei box al momento delle delibere di approvazione dei bilanci, valorizzando anche un precedente giudizio tra le parti e l’eccezione di giudicato sollevata dal condominio. In cassazione la condomina deduceva, con un unico motivo, violazione di norme processuali e falsa applicazione di legge, sostenendo: l’erronea attribuzione di valore di giudicato a un’ordinanza della Suprema Corte; l’inesistenza o infondatezza della pretesa creditoria del condominio, assumendo che il condominio stesso sarebbe inesistente per effetto di una precedente decisione tra le medesime parti; la mancanza o apparenza della motivazione e la sua illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato, entro il termine di legge, la copia notificata della sentenza con la relativa relata di notificazione (né, in alternativa, la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC). La successiva produzione era comunque tardiva e non idonea a sanare l’omissione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e ha condannato la ricorrente alle spese, dando inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di sanare oltre il termine perentorio l’omissione del deposito della relata di notificazione o della documentazione equivalente.

  • art. 370 c.p.c.

    prevede in via eccezionale il deposito del documento mancante da parte del controricorrente, ma ciò non esonera il ricorrente dal proprio onere quando il documento non sia comunque agli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di improcedibilità, consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 § 1 CEDU

    l’obbligo di depositare tempestivamente la relata di notificazione non è ritenuto un impedimento sproporzionato all’accesso al giudice, perché funzionale a una decisione rapida sulla procedibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità/procedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione costituisce un adempimento unitario e perentorio: la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determina improcedibilità.
  • La dichiarazione nel ricorso dell’avvenuta notificazione della sentenza fa sorgere in capo al ricorrente l’onere di depositare tempestivamente la copia notificata; la successiva produzione oltre il termine di legge non sana l’omissione.
  • La mancata contestazione della controparte non esclude l’improcedibilità, poiché il controllo sulla regolarità del deposito e sulla tempestività dell’impugnazione è officioso e risponde a una sanzione processuale per l’omesso adempimento della parte.
  • L’improcedibilità non opera solo quando il documento mancante risulti già nella disponibilità del giudice per effetto di produzioni della controparte o del fascicolo d’ufficio acquisito; in difetto, il ricorrente resta gravato dall’onere di deposito.
  • La disciplina del deposito della relata di notificazione, in quanto funzionale al controllo immediato della tempestività del ricorso, non è incompatibile con l’art. 6 CEDU, non costituendo un ostacolo sproporzionato all’accesso al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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