Cassazione Civile, Ordinanza n. 23477/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di un mutuo ipotecario. La debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi deducendo, da un lato, che alla data del pignoramento non esistesse alcun credito della banca procedente nei suoi confronti e, dall'altro, l'illegittimità di alcune ordinanze del giudice dell'esecuzione relative alla conversione del pignoramento e alla successiva vendita, mai notificate. Nel giudizio di merito, il Tribunale ha accertato l'inesistenza del credito alla data del precetto/pignoramento, ma ha ritenuto che un successivo intervento della banca, fondato su un credito maturato dopo, fosse idoneo a sorreggere la prosecuzione dell'esecuzione. La Corte d'appello ha confermato tale impostazione, rigettando l'opposizione all'esecuzione e respingendo anche la domanda risarcitoria; ha inoltre posto a carico dell'opponente le spese anche in favore dell'aggiudicatario intervenuto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 474 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto legittima la prosecuzione dell'esecuzione nonostante l'originaria assenza di credito al momento del pignoramento; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., per il rigetto della domanda risarcitoria; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese in favore dell'aggiudicatario intervenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto errato applicare il principio dell'"oggettivizzazione del titolo esecutivo" e la giurisprudenza sul titolo sopravvenuto quando, al momento del pignoramento, il credito della banca procedente non esisteva affatto. In tale situazione, il successivo intervento titolato non può sanare l'originaria mancanza del presupposto sostanziale dell'esecuzione, perché il pignoramento era privo di base legittimante sin dall'inizio. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando l'insussistenza del diritto della banca pignorante, e dei suoi aventi causa, di procedere ad esecuzione forzata in danno della debitrice in forza del precetto notificato nel 1997, con conseguente invalidità/nullità degli atti della procedura esecutiva immobiliare. Sono stati fatti salvi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto dell'aggiudicatario a ottenere il trasferimento del bene. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili. Le spese sono state poste a carico della cessionaria resistente.
Norme richiamate
l'esecuzione forzata richiede l'esistenza, la validità e l'efficacia del titolo esecutivo al momento dell'azione esecutiva; se al pignoramento il credito non sussiste, manca il presupposto stesso per procedere
è il rimedio utilizzato per contestare il diritto della parte procedente di agire in executivis
l'opposizione agli atti esecutivi era stata proposta anche contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma tale capo risultava tardivo
richiamato solo in relazione alla conversione del pignoramento e alle ordinanze del giudice dell'esecuzione
richiamato in relazione al reclamo contro il rigetto della sospensione dell'esecuzione
la censura risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità
le spese seguono la soccombenza; la condanna dell'opponente in favore dell'aggiudicatario è stata ritenuta corretta alla luce della statuizione favorevole a quest'ultimo
Massime di principio
- Il pignoramento immobiliare è legittimo solo se, al momento del suo compimento, esiste un credito assistito da titolo esecutivo valido ed efficace; la successiva emersione di un diverso credito non può sanare retroattivamente l'originaria mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
- Il principio dell'oggettivizzazione del titolo esecutivo opera quando, nel corso della procedura, sopravvenga la caducazione del titolo originariamente posto a base dell'esecuzione ma vi sia comunque, nella procedura, un titolo esecutivo attuale che consenta di proseguirla; non opera invece quando il pignoramento sia stato ab origine privo di titolo sostanziale.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: un motivo che non attacchi specificamente la giustificazione posta a base della decisione è inammissibile.
- La deduzione di una domanda risarcitoria in cassazione richiede un'esposizione autosufficiente dei fatti rilevanti e delle ragioni per cui la sentenza sarebbe errata; la mera allegazione della violazione dell'art. 2043 c.c. è insufficiente.
- Le spese processuali seguono la soccombenza anche nei confronti dell'interveniente che abbia fatto valere una pretesa riconosciuta dal giudice di merito, salvo specifiche ragioni di diversa regolazione.
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