Ordinanza n. 258/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) quanto al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti: - dell’ordinanza dirigenziale 24 aprile 2026 n. 117, a firma del Responsabile Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Sarzana, avente ad oggetto, ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ex art. 54 cod. nav., di opere (ritenute “agevolmente amovibili”) realizzate su area demaniale in concessione (Bagni La Pineta); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso ivi inclusi la nota comunale 9-10 marzo 2026 prot. n. 11399/2026, lo sconosciuto “verbale ricognitivo delle aree demaniali marittime del 15/04/2026 sito in Loc. Marinella di Sarzana trasmesso dalla Capitaneria di Porto della Spezia, a seguito del relativo sopralluogo avvenuto in pari data dalla Commissione incameramento, che ha stabilito, con precisione, le opere d.m. da mantenere e da acquisire nei beni dello Stato ai sensi dell’art. 49 Cod. Nav.” (citato nell’ordinanza principalmente impugnata ma mai trasmesso alla ricorrente); B) quanto ai secondi motivi aggiunti, presentati da La Pineta Di Massimo Bertoni & C. S.r.l. il 18/6/2026: - dell’ordinanza dirigenziale 15 giugno 2026 n. 172, a firma del Responsabile Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Sarzana, avente ad oggetto, ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ex art. 54 cod. nav., di opere ritenute agevolmente amovibili realizzate su area demaniale -Bagni La Pineta- già in concessione alla ricorrente, - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso ivi incluso, in particolare, il verbale ricognitivo delle aree demaniali marittime situate nel litorale di Marinella di Sarzana – Soc. La Pineta, notificato dal Comune di Sarzana il 12 giugno successivo, redatto dalla Capitaneria di Porto della Spezia all’esito del sopralluogo svolto in data 10 giugno 2026, finalizzato all’accertamento dello stato dei luoghi e propedeutico al procedimento di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate su area demaniale marittima ex art. 49 Cod. Nav.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione e rimessa in pristino di cabine in legno realizzate su area demaniale marittima, adottate ai sensi dell'art. 54 cod. nav., nonché atti del procedimento di incameramento ex art. 49 cod. nav.
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria uscente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale n. 117/2026 e, con motivi aggiunti, l'ordinanza n. 172/2026, entrambe dirette alla demolizione e alla rimessione in pristino delle cabine in legno presenti nell'area demaniale marittima già affidata in concessione. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, tra cui i verbali ricognitivi della Capitaneria di Porto e il procedimento di incameramento delle opere. Dal testo emerge che la concessione demaniale, ormai scaduta, imponeva al concessionario, in assenza di rinnovo, di sgomberare l'area, asportare i manufatti e riconsegnarla in pristino stato. La ricorrente ha inoltre prospettato l'illegittimità degli atti sopravvenuti e il pregiudizio irreparabile derivante dalla demolizione durante la stagione balneare, che stava svolgendo in forza di un titolo provvisorio, nelle more della gara per l'assegnazione della nuova concessione. Il Collegio ha esaminato le doglianze ai soli fini cautelari, richiamando quanto già ritenuto nella precedente ordinanza n. 177/2026 circa la legittimità, sul punto, del bando di gara e la compatibilità dell'area con il PUD e il Piano spiagge, che prevedono l'assenza di manufatti stabili.
La decisione
L'istanza cautelare è stata accolta soltanto quanto agli effetti temporali dell'ordinanza di demolizione. Il fumus boni iuris è stato ritenuto non consistente: le cabine sono state qualificate come opere amovibili; gli organi statali competenti, nel procedimento di incameramento rieditato il 10 giugno 2026, hanno deciso di non incamerarle perché prive di interesse per lo Stato, con conseguente permanenza dell'obbligo di demolizione a carico della concessionaria. La discrasia tra le cartografie relative alla collocazione delle cabine è stata giudicata irrilevante, poiché l'ordinanza n. 172/2026 ha adottato la ricostruzione più cautelativa per la privata, ordinando la demolizione soltanto delle cabine risultanti collocate in area demaniale secondo tutte le cartografie. Il Collegio ha inoltre ribadito che le cabine sono incompatibili con il PUD, con il Piano spiagge e con il bando della gara, il quale presuppone la consegna dell'arenile libero dai manufatti al nuovo concessionario. È stato invece riconosciuto il periculum in mora, in ragione dello svolgimento della stagione turistica e della probabile mancata conclusione della gara prima del 10 settembre 2026. Gli effetti del provvedimento di demolizione sono stati quindi sospesi fino al 10 settembre 2026, con obbligo di completare la demolizione entro il 30 settembre 2026. È stata confermata l'udienza pubblica del 4 dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'ordine comunale di demolizione e rimessa in pristino delle opere realizzate sull'area demaniale marittima.
Disciplina il procedimento di incameramento delle opere non amovibili; nel caso concreto, le cabine in legno non sono state incamerate perché ritenute prive di interesse per lo Stato.
Richiamato quale fondamento della trattazione e della decisione sulla domanda cautelare.
Secondo quanto richiamato dal Collegio, la lex specialis della gara, in quanto atto generale, non è soggetta all'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi individuali.
Massime di principio
- Alla scadenza di una concessione demaniale marittima, quando il titolo concessorio impone al concessionario uscente di asportare i manufatti e restituire l'area in pristino stato, l'amministrazione può ordinare la demolizione delle opere amovibili, salvo che esse siano mantenute o incamerate secondo la disciplina applicabile.
- La decisione degli organi statali competenti di non incamerare opere amovibili realizzate su area demaniale, perché prive di interesse per lo Stato, conferma la permanenza dell'obbligo del concessionario uscente di rimuoverle.
- In sede cautelare, una discrasia tra cartografie sulla collocazione di opere demaniali non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando l'amministrazione adotta la ricostruzione più favorevole al privato e ordina la rimozione soltanto delle opere risultanti collocate in area demaniale secondo tutte le cartografie.
- La compatibilità delle opere con gli strumenti pianificatori dell'arenile e con la lex specialis della gara può concorrere a fondare la necessità della loro rimozione prima dell'assegnazione della nuova concessione; l'ordine di demolizione può risultare vincolato quando il titolo concessorio e le prescrizioni pianificatorie escludono la permanenza dei manufatti.
- In presenza di fumus boni iuris non consistente, la tutela cautelare può essere comunque accordata limitatamente nel tempo quando la demolizione immediata, durante la stagione turistica e nelle more della gara per la nuova concessione, determini un pregiudizio grave e il differimento non contrasti con un concreto interesse dell'amministrazione.
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