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Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego o mancata presa in carico diretta o indiretta del minore per la terapia richiesta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di provvedere sull’istanza volta a ottenere la presa in carico, direttamente o indirettamente, del minore per una specifica terapia, invocando la legge n. 134/2015. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali e formulata istanza cautelare. La controversia richiede di verificare sia l’effettivo stato di salute del minore sia l’appropriatezza, l’efficacia e l’inerenza della terapia richiesta rispetto alle patologie accertate, anche in confronto con le terapie prescritte o praticate dall’Azienda sanitaria e alla luce delle vigenti linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di una produzione più puntuale della documentazione contabile relativa alla terapia riabilitativa già erogata, con deposito separato dei documenti e foliario dettagliato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, nella fase cautelare, le esigenze del minore potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata al 24 febbraio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., riservando a tale sede anche la trattazione della domanda risarcitoria. Non ha quindi definito né accolto nel merito la domanda di presa in carico o di accertamento del diritto alle cure. Per acquisire gli elementi tecnici necessari alla decisione ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., incaricando il consulente di accertare le condizioni cliniche del minore, l’evidenza scientifica e l’appropriatezza della terapia richiesta, il rapporto tra terapia e condizioni cliniche, il rilievo delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché la durata, l’intensità settimanale e la necessità di rivalutazione del trattamento. Sono stati disciplinati gli adempimenti del CTU, il contraddittorio tecnico, la nomina dei consulenti di parte, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. L’anticipazione di euro 500,00 sul compenso del CTU è stata posta a carico dei ricorrenti. È stata riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito. L’Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • l. 134/2015

    È indicata dai ricorrenti quale fondamento della richiesta di presa in carico terapeutica del minore; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice utilizza la norma per disciplinare la fase cautelare e, in particolare, per fissare celermente l’udienza pubblica di merito ai sensi del comma 10.

  • art. 67 c.p.a.

    È posto a fondamento della disposizione della consulenza tecnica d’ufficio e della disciplina dei relativi termini e adempimenti.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 67 c.p.a. per il giuramento digitale del consulente tecnico d’ufficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda di accertamento relativa al diritto a prestazioni sanitarie richiede valutazioni specialistiche sullo stato clinico, sull’appropriatezza della terapia e sulla sua durata, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., definendo puntualmente i quesiti e assicurando il contraddittorio tecnico delle parti.
  • Nella fase cautelare, qualora le esigenze rappresentate possano essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può adottare tale misura organizzativa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione definitiva sulla fondatezza della domanda.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può essere finalizzata non solo all’accertamento della patologia, ma anche alla verifica dell’evidenza scientifica, dell’appropriatezza e dell’inerenza della terapia richiesta rispetto alle condizioni cliniche, nonché alla determinazione della durata e dell’intensità del trattamento e della necessità di successive rivalutazioni.
  • Quando la domanda risarcitoria è connessa alla controversia principale sull’erogazione di prestazioni sanitarie, il giudice può riservarne la trattazione unitamente al merito, dopo l’acquisizione degli elementi tecnici necessari alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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