Ordinanza n. 152/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto A di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione turistico-ricreativa di un’area demaniale marittima, dichiarazione di infruttuosità del lotto e comunicazioni connesse
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento del Comune sulla conclusione della procedura relativa al Lotto A, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il risarcimento del danno da mero ritardo. Dopo l’adozione di un provvedimento espresso, ha proposto motivi aggiunti per l’annullamento dell’esclusione, della determinazione che aveva dichiarato infruttuosa la procedura per il Lotto A, della comunicazione degli esiti e, nei limiti dell’interesse, dell’avviso pubblico, chiedendo anche l’aggiudicazione e l’affidamento della concessione. In sede cautelare è stata contestata la legittimità dell’esclusione fondata sul mancato possesso di un requisito, individuato in un debito tributario di modesta entità gravante su un socio di minoranza. Il bando prevedeva che le dichiarazioni relative ai requisiti, compresa la regolarità fiscale, fossero rese secondo il d.P.R. n. 445/2000 e, nel caso di società, prodotte da tutti gli amministratori. La società ha inoltre contestato l’eccezione della controinteressata circa la necessità di una nuova procura speciale per i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile, in via cautelare, la proposizione dei motivi aggiunti sulla base della procura rilasciata per il ricorso contro il silenzio. Ha osservato che, nel rito sul silenzio, il ricorso introduttivo è destinato a diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione adotta il provvedimento espresso, ma l’art. 117, comma 5, c.p.a. consente di impugnare tale provvedimento con motivi aggiunti; l’art. 24, comma 1, c.p.a. rende la procura originaria idonea anche a proporre motivi aggiunti, senza distinguere tra motivi aggiunti propri e impropri. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che il Comune non avrebbe potuto fondare l’esclusione sul debito tributario del socio di minoranza, poiché il bando stabiliva espressamente e in modo autovincolante che le dichiarazioni dovessero essere rese da tutti gli amministratori e il socio non aveva reso alcuna dichiarazione sul punto. È stata quindi accolta la domanda cautelare, con sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione e conseguente riammissione della società alla procedura. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 16 dicembre 2026. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati, in solido? No: ciascuno al pagamento di € 1.000,00 in favore della ricorrente, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato fumus boni iuris e domanda di sospensione.
La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto
La procura rilasciata per il ricorso contro il silenzio è stata ritenuta sufficiente anche per i motivi aggiunti, propri o impropri, in assenza di una limitazione legislativa.
I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte
Richiamato per distinguere i motivi aggiunti propri da quelli impropri e per inquadrare la connessione delle domande introdotte successivamente.
Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito
Consente di impugnare con motivi aggiunti il provvedimento espresso sopravvenuto nel giudizio avverso il silenzio, evitando che la sopravvenienza determini la necessità di un autonomo ricorso.
Individuano il rito e la disciplina dell’azione avverso il silenzio; l’adozione del provvedimento espresso determina il superamento dell’inerzia e, quanto al ricorso introduttivo, la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10 del bando di gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura comparativa i soggetti di cui all’articolo 65 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95 e 97 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023
La disposizione richiama i soggetti ammessi e le cause di esclusione previste dal d.lgs. n. 36/2023; il TAR ha tuttavia concentrato il fumus sulla specifica disciplina dell’art. 11 del bando.
art. 11 del bando di gara
Le dichiarazioni di cui sopra [...] dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, secondo la modulistica allegata, e in caso di società, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutti gli amministratori
La clausola, ritenuta autovincolante, imponeva la produzione delle dichiarazioni sui requisiti da parte di tutti gli amministratori; non consentiva quindi di opporre alla società, come causa ostativa, un debito tributario riferito a un socio di minoranza che non aveva reso la relativa dichiarazione.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dal bando quale fonte della forma delle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione.
art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per il risarcimento del danno da mero ritardo; l’ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, il provvedimento espresso sopravvenuto può essere impugnato mediante motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.; il ricorso originario prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento, mentre la domanda contro l’inerzia è destinata a diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice amministrativo si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 24, comma 1, c.p.a., anche quando questi siano diretti contro il provvedimento espresso sopravvenuto nel giudizio sul silenzio; non è necessaria una nuova procura speciale in assenza di una diversa limitazione contenuta nella procura originaria.
- Le prescrizioni del bando relative alle modalità di dichiarazione dei requisiti sono autovincolanti per la stazione appaltante. Se il bando stabilisce che, per una società, le dichiarazioni debbano essere prodotte da tutti gli amministratori, l’amministrazione non può fondare l’esclusione su una dichiarazione o su una situazione riferita a un socio di minoranza che, secondo la lex specialis, non era tenuto a rendere quella dichiarazione.
- In sede cautelare, l’esclusione da una procedura comparativa può essere sospesa quando, a un sommario esame, la causa ostativa sia stata applicata in modo non coerente con le prescrizioni espresse e autovincolanti della lex specialis.
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