Ordinanza n. 149/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego adottato da RFI all’esito del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 49 ss. d.P.R. 753/1980, connesso a un’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 18 luglio 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego adottato da RFI l’1 aprile 2026 all’esito del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 49 ss. d.P.R. 753/1980. Sono stati impugnati anche il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990 del 26 novembre 2025 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha prospettato esigenze connesse, in particolare, all’efficacia temporalmente limitata dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 18 luglio 2022.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né ha esaminato analiticamente i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere definizione della controversia nel merito, avuto specifico riguardo alla durata limitata dell’autorizzazione paesaggistica del 18 luglio 2022. Ha quindi fissato la pubblica udienza per la trattazione del merito al 18 novembre 2026, senza concedere una distinta misura cautelare di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Comunicazione esito procedimento amministrativo di cui all’art. 49 ss. del D.P.R. 753/1980 (Regolamento di Polizia Ferroviaria)
Il diniego impugnato è stato adottato all’esito del procedimento amministrativo previsto dalla disciplina di polizia ferroviaria.
preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241/1990
Il preavviso di diniego è indicato tra gli atti presupposti impugnati.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sufficiente la celere fissazione del merito.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari dipendono dal rischio che la durata del giudizio incida sull’efficacia temporalmente limitata di un titolo amministrativo, il giudice può soddisfarle mediante la celere fissazione della trattazione di merito, senza adottare una distinta misura cautelare di sospensione.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare atipica idonea a definire la domanda cautelare quando la tempestiva decisione della controversia appare sufficiente a salvaguardare l’utilità della tutela richiesta.
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