Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego adottato da RFI all’esito del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 49 ss. d.P.R. 753/1980, connesso a un’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 18 luglio 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego adottato da RFI l’1 aprile 2026 all’esito del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 49 ss. d.P.R. 753/1980. Sono stati impugnati anche il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990 del 26 novembre 2025 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha prospettato esigenze connesse, in particolare, all’efficacia temporalmente limitata dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 18 luglio 2022.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né ha esaminato analiticamente i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere definizione della controversia nel merito, avuto specifico riguardo alla durata limitata dell’autorizzazione paesaggistica del 18 luglio 2022. Ha quindi fissato la pubblica udienza per la trattazione del merito al 18 novembre 2026, senza concedere una distinta misura cautelare di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 49 ss. d.P.R. 753/1980

    Comunicazione esito procedimento amministrativo di cui all’art. 49 ss. del D.P.R. 753/1980 (Regolamento di Polizia Ferroviaria)

    Il diniego impugnato è stato adottato all’esito del procedimento amministrativo previsto dalla disciplina di polizia ferroviaria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241/1990

    Il preavviso di diniego è indicato tra gli atti presupposti impugnati.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata esaminata ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sufficiente la celere fissazione del merito.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari dipendono dal rischio che la durata del giudizio incida sull’efficacia temporalmente limitata di un titolo amministrativo, il giudice può soddisfarle mediante la celere fissazione della trattazione di merito, senza adottare una distinta misura cautelare di sospensione.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare atipica idonea a definire la domanda cautelare quando la tempestiva decisione della controversia appare sufficiente a salvaguardare l’utilità della tutela richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiPartecipazione al procedimentoAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.